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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03299/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con la prima si deduceva che il provvedimento di liquidazione non sarebbe mai stato notificato o comunicato al ricorrente, sicché non poteva decorrere il termine per proporre opposizione; si contestava inoltre l’assenza di prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio della Procura. Con la seconda si lamentava che il giudice di merito non avesse considerato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del tribunale. La Corte ha rilevato, preliminarmente, che il ricorso era privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa; nel merito ha ritenuto comunque infondate/inammissibili le doglianze, poiché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza, e nel caso concreto il tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" del 17.9.2019 e la mancata prova di una conoscenza successiva non imputabile. L’opposizione del 10.11.2020 risultava quindi tardiva sia rispetto al termine breve di 30 giorni sia, comunque, rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto assorbente la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, e ha comunque osservato che, anche nel merito, la decisione del Tribunale era corretta perché la comunicazione del decreto poteva ritenersi avvenuta in forma equipollente con effettiva conoscibilità del provvedimento dal 17.9.2019; l’opposizione proposta solo il 10.11.2020 era dunque tardiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del ricorrente e della mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato per il regime delle comunicazioni e per l’ammissibilità di forme equipollenti idonee a garantire la conoscenza effettiva del provvedimento.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati comunicati o notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’impugnazione avverso un provvedimento di liquidazione del compenso può essere dichiarata inammissibile se il ricorso per cassazione non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dal codice di rito.
  • La comunicazione di un provvedimento può risultare valida anche in forma equipollente rispetto alla forma tipica, purché sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Se il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine per proporre opposizione decorre da tale momento; l’assenza di prova di una successiva conoscenza non imputabile non impedisce la declaratoria di tardività.
  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti a contenuto decisorio anche quando non siano stati notificati o comunicati.
  • La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese di lite in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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