Cassazione Penale, Sentenza n. 35185/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato all’imputato la pena concordata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in relazione al reato di omicidio stradale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illegittimità della revoca alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitatamente a tale sanzione. Dalla sentenza emerge che non ricorreva un’ipotesi aggravata dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza limitatamente alla revoca della patente, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica. Ha rilevato che la sentenza impugnata non motivava specificamente sulla revoca e richiamava genericamente l’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima. In assenza delle aggravanti indicate dalla Corte costituzionale, il giudice deve valutare caso per caso se applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca. Resta fermo l’accordo sulla pena ratificato dal giudice, non coinvolto dalla decisione sulla sanzione accessoria.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Per l’omicidio stradale non aggravato dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione psicofisica da stupefacenti, la revoca non opera automaticamente: il giudice deve valutare se applicare in alternativa la sospensione.
art. 222, comma 2, d.lgs. 285/1992
Nel provvedimento impugnato difetta una motivazione specifica in ordine alla revoca della patente di guida, essendovi soltanto il generico richiamo all’art. 222, comma 2, cod. strada, dichiarato costituzionalmente illegittimo nei termini sopra indicati.
Fuori dalle ipotesi aggravate previste dalla legge, il richiamo generico all’art. 222, comma 2, cod. strada non basta a giustificare la revoca: occorre una valutazione specifica del giudice sull’applicazione della revoca o, in alternativa, della sospensione.
art. 444 c.p.p.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».
La possibilità di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca vale anche quando la pena sia stata applicata su richiesta delle parti, purché non ricorrano le aggravanti indicate.
Massime di principio
- Per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando non ricorrono le aggravanti legate allo stato di ebbrezza o all’alterazione psicofisica da stupefacenti, la revoca della patente non è automatica: il giudice può applicare in alternativa la sospensione e deve compiere una valutazione specifica.
- La necessità di valutare l’alternativa tra revoca e sospensione della patente si applica anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la statuizione sulla sanzione accessoria può essere annullata separatamente, restando fermo l’accordo sulla pena.
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