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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-145/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2018. — Internacional de Productos Metálicos, SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Malaysia – Violazione dell’accordo antidumping concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Abrogazione di dazi antidumping definitivi già riscossi – Effetto non retroattivo – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona interessata individualmente – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione. — Causa C-145/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di un importatore spagnolo contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto contro il regolamento della Commissione che abrogava, senza retroattività, dazi antidumping. Ribadisce i criteri restrittivi per l’incidenza individuale e chiarisce che la presenza di misure nazionali di riscossione e rimborso rende applicabile la clausola sulle misure di esecuzione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Viene anche esclusa la possibilità di ottenere, in un ricorso di annullamento, una declaratoria autonoma sull’effetto retroattivo dell’abrogazione.

Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso diretto avverso il regolamento che abroga, senza effetto retroattivo, dazi antidumping su elementi di fissaggio in ferro o acciaio: legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE e nozione di misure di esecuzione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere, da un lato, che la ricorrente non fosse individualmente interessata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 e, dall’altro, che tale regolamento comportasse misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; inoltre, se fosse ammissibile una domanda volta a ottenere espressamente il riconoscimento dell’effetto retroattivo dell’abrogazione dei dazi.

Principio di diritto

La Corte conferma che un operatore economico non è individualmente interessato da un regolamento che abroga dazi antidumping quando l’atto lo incide soltanto in quanto importatore appartenente a una categoria oggettivamente definita; inoltre, anche se l’abrogazione non retroagisce, il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione poiché i suoi effetti sulla situazione dell’importatore si concretizzano attraverso gli atti nazionali di riscossione dei dazi e le eventuali azioni di rimborso dinanzi ai giudici nazionali. Ne consegue che il ricorso diretto era irricevibile e che il Tribunale non poteva, nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, pronunciare una declaratoria autonoma sull’effetto retroattivo richiesto.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 91/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
  • Regolamento (UE) 2015/476
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Decisione 94/800/CE
  • Accordo antidumping dell’OMC

Impugnazione contro il regolamento di abrogazione dei dazi antidumping

La causa riguarda un’impugnazione proposta da Internacional de Productos Metálicos, SA avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come manifestamente irricevibile il suo ricorso di annullamento contro l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione. Il regolamento abrogava i dazi antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina o spediti dalla Malaysia, ma stabiliva che l’abrogazione producesse effetti solo dalla data di entrata in vigore e senza rimborso dei dazi già riscossi.

Contesto normativo e fattuale

La vicenda si inserisce nella sequenza delle misure antidumping adottate dall’Unione a seguito di un contenzioso OMC. Il Consiglio aveva inizialmente istituito i dazi con il regolamento (CE) n. 91/2009; successivamente, in seguito alle decisioni del DSB dell’OMC, le misure erano state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 e poi mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519. La ricorrente, importatrice spagnola del prodotto interessato, aveva subito dazi doganali, dazi antidumping e IVA per oltre EUR 672 934,20, in parte contestati dinanzi ai giudici nazionali.

Il ricorso dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale la società aveva chiesto:

  • l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento 2016/278;
  • il riconoscimento espresso dell’applicazione retroattiva degli effetti dell’articolo 1 del medesimo regolamento.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo, in sintesi, che la ricorrente non fosse individualmente interessata e che il regolamento comportasse misure di esecuzione, con conseguente mancanza dei requisiti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Primo motivo: incidenza individuale

La Corte conferma la valutazione del Tribunale. Ricorda che un soggetto diverso dal destinatario di un atto è individualmente interessato solo se l’atto lo colpisce per qualità personali o per una situazione di fatto che lo distingue in modo analogo ai destinatari. La semplice possibilità di identificare la categoria degli operatori incisi non basta, se l’applicazione dell’atto dipende da una situazione oggettiva definita dall’atto stesso.

Nel caso di specie, il regolamento controverso riguardava la ricorrente solo come importatore di prodotti soggetti alle misure antidumping, senza incidere su una situazione individuale particolare. La Corte esclude anche che la soggezione ai dazi antidumping possa essere qualificata come "diritto acquisito" idoneo a fondare l’incidenza individuale.

Secondo motivo: misure di esecuzione

Sul punto decisivo della ricevibilità, la Corte chiarisce la portata dell’espressione "che non comportano alcuna misura d’esecuzione" contenuta nell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tale clausola mira a evitare che il singolo debba violare il diritto per ottenere tutela giurisdizionale; quando invece l’atto regolamentare comporta misure di esecuzione, la tutela è assicurata attraverso l’impugnazione di tali misure davanti ai giudici nazionali o dell’Unione, a seconda dei casi.

La Corte osserva che, nel caso concreto, gli effetti dell’articolo 2 del regolamento 2016/278, specie quanto alla data di cessazione dei dazi e all’esclusione di qualunque retroattività, si concretano solo tramite gli atti nazionali di riscossione dei dazi già adottati prima dell’entrata in vigore del regolamento. Le liquidazioni emesse dall’amministrazione fiscale spagnola costituiscono quindi misure di esecuzione rilevanti, anche se la loro base giuridica immediata era il regolamento istitutivo dei dazi. È sufficiente che gli effetti dell’atto impugnato si producano, in tutto o in parte, solo tramite tali misure.

La Corte richiama inoltre la possibilità per l’importatore di contestare la legittimità dell’atto europeo dinanzi al giudice nazionale e di sollecitare, se del caso, un rinvio pregiudiziale sulla validità ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Terzo motivo: domanda di declaratoria sulla retroattività

La Corte conferma anche il rigetto del secondo capo di conclusioni proposto davanti al Tribunale, volto a ottenere un riconoscimento espresso dell’applicazione retroattiva dell’articolo 1 del regolamento. In un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione può solo controllare la legittimità dell’atto e, se del caso, annullarlo; non può pronunciare dichiarazioni autonome di diritto come una constatazione positiva di retroattività.

Dispositivo e portata pratica

Poiché nessuno dei motivi era fondato, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la ricorrente alle spese. La pronuncia è rilevante perché ribadisce la linea rigorosa della Corte sulla legittimazione diretta dei privati contro atti regolamentari in materia antidumping e conferma che, quando esistono misure nazionali di applicazione o riscossione, la via principale di tutela resta quella nazionale con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingcontrollo di legittimità degli atti dell’unionericevibilità dei ricorsi direttimisure di esecuzionecommercio internazionale

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