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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-207/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2018. — Rotho Blaas Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). — Causa C-207/17

Giurisprudenza europea62017CJ0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, la Corte ha esaminato la validità di tre atti antidumping dell’Unione relativi a elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina e spediti dalla Malaysia. La Corte ha escluso che tali atti possano essere invalidati per contrasto con il GATT 1994 o con decisioni dell’organo di conciliazione OMC. Ha inoltre rilevato che non ricorrevano i casi eccezionali che consentono di utilizzare le regole OMC come parametro di legittimità degli atti dell’Unione.

Validità di regolamenti antidumping UE alla luce del GATT 1994 e di decisioni DSB OMC; esclusa la possibilità di invocare tali strumenti per contestare i regolamenti controversi

La questione giuridica

Se i regolamenti (CE) n. 91/2009, (UE) n. 924/2012 e (UE) 2015/519 siano invalidi perché incompatibili con l’articolo VI del GATT 1994 e con le decisioni del DSB del 28 luglio 2011 e del 12 febbraio 2016; in subordine, se un’eventuale invalidità produca effetti ex tunc o solo ex nunc. È inoltre affrontata la ricevibilità dell’eccezione di invalidità proposta dall’importatore nel giudizio nazionale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che i regolamenti antidumping controversi non sono invalidi sulla base dell’articolo VI del GATT 1994 né delle decisioni del DSB dell’OMC, perché gli accordi OMC e le decisioni DSB che constatano la loro violazione, in linea di principio, non sono norme di controllo della legittimità degli atti dell’Unione, salvo che l’Unione abbia inteso dare esecuzione a un obbligo OMC specifico o abbia rinviato espressamente a precise disposizioni OMC, circostanze non ravvisate nel caso di specie. Di conseguenza, la seconda questione sugli effetti ex tunc o ex nunc resta assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Decisione 94/800/CE
  • Regolamento (CE) n. 91/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009, articolo 11, paragrafo 2
  • Regolamento (UE) 2015/476
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
  • GATT 1994, articolo VI
  • Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping dell’OMC)

Validità di regolamenti antidumping alla luce del GATT 1994 e delle decisioni DSB

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano in una controversia tra Rotho Blaas Srl e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il giudice nazionale chiede se tre regolamenti antidumping dell’Unione siano invalidi per incompatibilità con le regole OMC e, in caso affermativo, quale sia l’effetto temporale dell’eventuale invalidità.

Fatti e procedimento principale

Rotho Blaas aveva importato in Italia viti per legno tra il 2011 e il 2014, presentando certificati di origine thailandese. A seguito di controlli a posteriori fondati su informazioni OLAF, l’autorità doganale italiana ha ritenuto che gran parte delle merci fosse in realtà di origine cinese e ha emesso un avviso di accertamento suppletivo per dazi doganali, dazi antidumping, IVA, interessi e penalità. La società ha impugnato l’atto sostenendo che i regolamenti antidumping applicati fossero invalidi alla luce delle decisioni del DSB dell’OMC.

Normativa e atti rilevanti

La Corte richiama:

  • la decisione 94/800/CE, con cui l’Unione ha approvato gli accordi OMC;
  • il regolamento (CE) n. 91/2009, istitutivo del dazio antidumping definitivo;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, che ha modificato il regolamento n. 91/2009;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519, che ha mantenuto il dazio a seguito di riesame in previsione della scadenza;
  • il regolamento (UE) 2015/476, che disciplina i provvedimenti adottabili a seguito di relazioni DSB in materia antidumping e antisovvenzioni;
  • il GATT 1994, articolo VI, e l’Accordo antidumping OMC;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, e l’articolo 267 TFUE.

Ricevibilità dell’eccezione di invalidità

Il governo italiano aveva sollevato dubbi sulla possibilità per Rotho Blaas di eccepire l’invalidità dei regolamenti, invocando la giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf. La Corte ricorda che l’eccezione di invalidità è preclusa solo se l’interessato avrebbe potuto impugnare senza dubbio l’atto dell’Unione dinanzi al giudice dell’Unione. Nel caso concreto, tuttavia, Rotho Blaas non risultava individualmente riguardata dai regolamenti antidumping, né si trattava di atti che non comportassero misure di esecuzione, poiché il pagamento dei dazi discendeva da atti delle autorità nazionali. Pertanto, l’eccezione di invalidità era ricevibile.

Ragionamento della Corte sulla validità degli atti

La Corte ribadisce il principio secondo cui, per gli accordi OMC, in linea di massima non è consentito al giudice dell’Unione controllare la legittimità degli atti di diritto derivato alla luce di tali accordi o delle decisioni DSB che ne constatano la violazione. Ciò vale per ragioni di natura ed economia degli accordi OMC e per preservare il margine di manovra delle istituzioni dell’Unione e la reciprocità con i partner commerciali.

Solo in due ipotesi eccezionali il giudice dell’Unione può verificare la legittimità di un atto UE rispetto alle regole OMC:

  • quando l’Unione ha inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC;
  • quando l’atto UE rinvia espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • il regolamento n. 91/2009 non rinvia espressamente all’articolo VI del GATT 1994 e non dimostra la volontà di dare esecuzione a un obbligo OMC specifico;
  • la decisione DSB del 28 luglio 2011 è successiva e non può costituire fondamento del regolamento n. 91/2009;
  • il regolamento n. 924/2012, pur adottato dopo la decisione DSB, non manifesta la volontà di conformarsi in modo vincolante alle conclusioni del DSB, limitandosi a riesaminare e modificare i dazi nel quadro del margine di manovra dell’Unione;
  • il regolamento 2015/519 si limita a confermare il dazio dopo un riesame di scadenza e non menziona specificamente obblighi OMC o la decisione DSB.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 91/2009, del regolamento n. 924/2012 e del regolamento 2015/519. Poiché la seconda questione era subordinata a una declaratoria di invalidità, la Corte non vi risponde.

Principio affermato

La pronuncia conferma che una decisione del DSB che accerti l’incompatibilità di misure antidumping dell’Unione con gli accordi OMC non consente, di per sé, di ottenere la declaratoria di invalidità degli atti dell’Unione davanti al giudice dell’Unione o in sede di rinvio pregiudiziale, salvo che ricorrano le ristrette eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commerciale comunediritto dell’omcvalidità degli atti dell’unionecontenzioso doganale

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