Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-149/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2018. — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG contro Michael Strotzer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore – Connessione internet accessibile ai familiari del titolare – Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7. — Causa C-149/17

Giurisprudenza europea62017CJ0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio del Landgericht München I, ha esaminato una disciplina tedesca che, per tutelare la vita familiare, consente al titolare di una connessione internet di sottrarsi alla responsabilità per file sharing illegittimo indicando semplicemente un familiare potenzialmente collegato. Ha ritenuto che tale soluzione non assicuri rimedi e sanzioni efficaci, proporzionati e dissuasivi né garantisca adeguatamente il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La protezione della vita familiare deve essere bilanciata con il diritto al ricorso effettivo e con il diritto d'autore, ma non può tradursi in una preclusione quasi assoluta alla prova.

Diritto d'autore e file sharing: incompatibilità con il diritto UE di una presunzione nazionale che esoneri il titolare della connessione quando indichi un familiare accessibile senza ulteriori precisazioni.

La questione giuridica

Se l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 ostino a una disciplina nazionale che consenta al titolare di una connessione internet, usata per commettere violazioni del diritto d'autore tramite condivisione di file, di sottrarsi alla responsabilità limitandosi a indicare un familiare che poteva accedere alla connessione, senza precisare quando e come la connessione sia stata usata da tale familiare.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, in una causa per violazione del diritto d'autore tramite una connessione internet, esoneri il titolare della connessione dalla responsabilità quando egli si limiti a indicare un familiare che poteva accedere alla rete, senza dover fornire ulteriori precisazioni sul momento e sulla natura dell'utilizzo. Una simile regola compromette in modo grave l'effettività delle sanzioni e dei rimedi richiesti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, perché rende impossibile o eccessivamente difficile l'accertamento della violazione e l'identificazione dell'autore, senza che il richiamo alla tutela della vita familiare possa giustificare una protezione quasi assoluta dei familiari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2001/29/CE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, lettera d), direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 13 direttiva 2004/48/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 7
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 17, paragrafo 2
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 52, paragrafo 1

Diritto d'autore e file sharing: responsabilità del titolare della connessione internet

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht München I in una controversia tra Bastei Lübbe GmbH & Co. KG e Michael Strotzer relativa al risarcimento del danno per la condivisione non autorizzata, tramite piattaforma peer-to-peer, di un audiolibro protetto da diritto d'autore. Il nodo centrale è la compatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale che, in presenza dell'accesso alla rete da parte di un familiare, impedisce di ottenere la responsabilità del titolare della connessione senza ulteriori dettagli sull'uso concreto della connessione.

Fatti e procedimento principale

Bastei Lübbe, in qualità di produttore di fonogrammi, ha accertato che l'8 maggio 2010 il proprio audiolibro era stato messo a disposizione su internet tramite l'indirizzo IP riconducibile al sig. Strotzer. Dopo una diffida rimasta senza esito, la società ha agito per ottenere il risarcimento. Il convenuto ha negato di essere l'autore della violazione, sostenendo che la sua connessione era protetta e che anche i genitori conviventi avrebbero potuto accedervi, pur dichiarando di non sapere se e come avessero utilizzato software di file sharing.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria. In appello, il giudice del rinvio ha ritenuto che, in base all'interpretazione nazionale applicabile, il titolare della connessione potesse evitare la condanna semplicemente indicando un familiare con accesso alla rete, senza dover precisare il momento o la natura dell'uso della connessione, in ragione della tutela della famiglia garantita dall'articolo 7 della Carta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se:

  • l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, osti a una regola nazionale che escluda la responsabilità del titolare della connessione in tali condizioni;
  • l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 consenta una soluzione analoga, alla luce dell'esigenza di misure effettive per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2001/29/CE, soprattutto l'articolo 3 e l'articolo 8, nonché i considerando 9 e 58;
  • la direttiva 2004/48/CE, in particolare gli articoli 3, 6, 8 e 13, oltre ai considerando 10, 20 e 32;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 17, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che le due questioni vanno esaminate congiuntamente, poiché riguardano la stessa problematica: l'efficacia dei rimedi contro la violazione del diritto d'autore.

Richiamando gli obiettivi delle direttive, la Corte sottolinea che:

  • la direttiva 2001/29 mira a garantire un alto livello di protezione del diritto d'autore;
  • l'articolo 8 di tale direttiva impone sanzioni e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi;
  • la direttiva 2004/48 richiede misure, procedure e mezzi di ricorso effettivi, proporzionati e dissuasivi, oltre a mezzi adeguati di acquisizione della prova.

La Corte dà rilievo all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, che impone di consentire alla parte lesa di ottenere le prove in possesso della controparte, e al considerando 20, che qualifica la prova come elemento determinante dell'accertamento della violazione. In questo contesto, una norma che impedisca sostanzialmente al titolare dei diritti di accedere agli elementi di prova necessari compromette l'effettività della tutela.

La Corte esamina poi il bilanciamento con l'articolo 7 della Carta. Riconosce che la vita familiare merita protezione e che l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/48 consente al soggetto interrogato di rifiutare informazioni che lo costringerebbero ad auto-incriminarsi o a incriminare parenti stretti. Tuttavia, ciò non giustifica una protezione quasi assoluta dei familiari che renda impossibile l'accertamento della violazione e l'identificazione dell'autore.

Secondo la Corte, se la disciplina nazionale impedisce al giudice di imporre, su richiesta dell'attore, la produzione delle informazioni necessarie relative ai familiari che hanno accesso alla connessione, si produce una lesione grave del diritto a un ricorso effettivo e del diritto di proprietà intellettuale, con conseguente violazione dell'esigenza di un giusto equilibrio tra diritti fondamentali.

La Corte osserva inoltre che tale soluzione sarebbe diversa solo se l'ordinamento nazionale offrisse un'altra forma di ricorso effettivo idonea, in casi simili, a far accertare la responsabilità civile del titolare della connessione o a ottenere le informazioni necessarie per identificare l'autore della violazione. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tali rimedi alternativi esistano.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, nonché l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso sopra descritto.

Principio affermato

In materia di violazioni del diritto d'autore commesse tramite file sharing su una connessione internet, il diritto UE non consente una regola nazionale che escluda la responsabilità del titolare della connessione solo perché egli indica un familiare con accesso alla rete, senza ulteriori elementi sul concreto utilizzo della connessione. Una siffatta regola non assicura rimedi efficaci e dissuasivi né un adeguato equilibrio tra tutela della proprietà intellettuale e vita familiare.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorediritti di proprietà intellettualetutela della provadiritto alla vita familiareresponsabilità per file sharing

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.