Corte di giustizia, Sentenza C-100/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2018. — Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 397/2004 – Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan – Persistenza dell’interesse ad agire. — Causa C-100/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della Gul Ahmed contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in sostanza, il rigetto del suo ricorso contro il regolamento antidumping sul letto di cotone originario del Pakistan. La Corte ritiene corretto il ragionamento del Tribunale sul venir meno dell’interesse ad agire e reputa infondate o irricevibili le censure relative al nesso causale e al pregiudizio. Viene così confermata la decisione di non annullare il regolamento nei confronti della ricorrente.
Impugnazione respinta in materia antidumping: la Corte conferma che, in assenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso di annullamento può essere dichiarato privo di oggetto e che il Tribunale non ha snaturato i fatti né errato nel rigettare le censure sul nesso causale del regolamento antidumping.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse violato l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa dichiarando venuto meno l’interesse ad agire della ricorrente nel ricorso di annullamento; se avesse errato nel ritenere irrilevanti o insufficienti taluni presunti errori di metodo nel calcolo antidumping; e se avesse snaturato i fatti o omesso di motivare il rigetto delle censure sul nesso di causalità tra importazioni in dumping e pregiudizio all’industria dell’Unione.
Principio di diritto
Nel ricorso di annullamento contro un regolamento antidumping, l’interesse ad agire deve persistere fino alla decisione e può essere escluso d’ufficio dal giudice quando il ricorso non è più idoneo a procurare un beneficio concreto al ricorrente; il Tribunale può quindi dichiarare che non occorre più statuire su motivi d’annullamento se la parte non dimostra un interesse attuale e specifico, senza violare l’obbligo di motivazione o i diritti della difesa. Inoltre, in sede di impugnazione, censure generiche di errori di metodo sono irricevibili, mentre le contestazioni sul nesso causale e sul pregiudizio sono respinte se non emerge uno snaturamento manifesto dei fatti o un errore manifesto di valutazione da parte del Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 397/2004
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 695/2006
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 5, paragrafi 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 2, paragrafi 3, 5 e 10, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 3, paragrafi 1-3, 5-7, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96
- Articolo 253 CE
- Articoli 5.1 e 5.2 dell’accordo antidumping 1994 (GATT 1994)
- Articolo VI del GATT 1994
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale in materia antidumping
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide sull’impugnazione proposta dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 nella causa T-199/04 RENV. La controversia riguarda il regolamento (CE) n. 397/2004, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan.
Fatti e iter del procedimento
La Gul Ahmed, società pakistana esportatrice nell’Unione, aveva impugnato il regolamento antidumping dinanzi al Tribunale con cinque motivi, relativi tra l’altro all’avvio dell’inchiesta, al calcolo del valore normale, agli adeguamenti nel confronto con il prezzo all’esportazione, all’accertamento del pregiudizio e al nesso causale. In primo grado, il Tribunale aveva inizialmente accolto un motivo sul nesso causale, ma la Corte aveva annullato tale decisione nel 2013 e rinviato la causa al Tribunale. Nel giudizio riassunto, il Consiglio e la Commissione hanno eccepito il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente, poiché il dazio era scaduto nel 2009 e non risultavano più conseguenze utili dall’annullamento.
La questione dell’interesse ad agire
Il primo gruppo di censure riguardava la motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto che la Gul Ahmed non avesse più interesse a ottenere l’annullamento del regolamento, e che pertanto non occorresse esaminare i motivi secondo e terzo del ricorso originario. La Corte ricorda che l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma fino alla decisione, e che il giudice può sollevare d’ufficio la cessazione dell’interesse se interviene un fatto successivo. Nel caso concreto, il Tribunale aveva invitato la società a chiarire la propria posizione dopo che Consiglio e Commissione avevano sollevato l’eccezione in udienza; la ricorrente aveva potuto replicare e produrre elementi, sicché non vi è stata violazione né dell’onere della prova né dei diritti della difesa.
Effetti della scadenza del dazio e rimborso
La Corte valorizza il fatto che il Tribunale abbia rilevato l’assenza di un beneficio concreto dall’annullamento, anche perché la ricorrente non aveva dimostrato di aver chiesto il rimborso dei dazi nel termine previsto dal diritto doganale. La motivazione del Tribunale sul punto è ritenuta sufficiente, e la Corte esclude che vi sia stata una sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti scaduti. Viene inoltre distinto il caso esaminato da quello della sentenza Shanghai Excell, richiamata dalla ricorrente, poiché il Tribunale aveva fondato la propria decisione su una pluralità di ragioni autonome.
Censure sugli errori di metodo e sul valore normale
Quanto alla pretesa erroneità delle valutazioni di metodo sul prezzo all’esportazione, sul valore normale e sui calcoli di dumping, la Corte dichiara il motivo irricevibile perché formulato in termini generici e senza indicare con precisione gli errori contestati alla sentenza impugnata. Viene ribadito che un’impugnazione non può risolversi in una mera richiesta di riesame del ricorso originario.
Nesso causale, pregiudizio e altri fattori
Sul secondo motivo, relativo al rigetto del quinto motivo del ricorso introduttivo, la Corte esamina le censure di snaturamento e di difetto di motivazione. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse minimizzato il riorientamento dell’industria dell’Unione verso prodotti di alta gamma e l’impatto delle importazioni dalla Turchia. La Corte osserva che i considerando 92 e 112 del regolamento impugnato indicavano sì uno spostamento verso segmenti di qualità superiore, ma evidenziavano anche che la domanda nell’Unione era aumentata nel complesso e che il pregiudizio derivava in particolare dalle importazioni a basso prezzo nel segmento inferiore del mercato. Analogamente, i collegamenti economici con produttori turchi non bastavano, di per sé, a dimostrare una strategia di delocalizzazione idonea a interrompere il nesso causale; il Tribunale ha quindi potuto ritenere che il Consiglio avesse valutato in modo giuridicamente sufficiente l’effetto delle importazioni da paesi terzi.
Standard di controllo nel settore antidumping
La Corte richiama la propria giurisprudenza sul vasto potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione in materia di difesa commerciale. Il controllo giurisdizionale si limita all’osservanza delle regole procedurali, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto di valutazione o di snaturamento. Alla luce di tale standard, le censure della ricorrente non dimostrano che il Tribunale abbia travisato manifestamente i fatti o omesso di motivare in modo decisivo.
Decisione
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Gul Ahmed Textile Mills Ltd alle spese. Rimane così ferma la decisione che escludeva l’annullamento del regolamento antidumping nei confronti della ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-145/17
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-149/17
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-153/17
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-207/17
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-606/17
- Sentenza · 18 ott 2018Corte di giustizia, Sentenza C-662/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →