Cassazione Penale, Sentenza n. 29193/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP del 21/03/2025) per i reati di associazione dedita al narcotraffico (capo 1, art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commi 1-4). De Maio ha contestato l'attribuzione di un ruolo verticistico accusando una valutazione errata delle intercettazioni e degli elementi di prova; Guida ha contestato l'attribuzione di partecipazione associativa e la scelta cumulativa della misura cautelare senza considerare la sua incensuratezza e l'ipotesi di allontanamento a Milano/uso di misure meno afflittive; Madonna ha contestato l'identificazione basata sul soprannome "o barbiere" e presunto travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il ricorso di Giovanni Guida: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Napoli (art. 309, co. 7 c.p.p.). Ha rigettato il ricorso di Carlo De Maio (respinto; condanna al pagamento delle spese processuali). Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Madonna (inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende). Sono stati disposti gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma distingue e equipara varie figure dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (promotore, dirigente, organizzatore, finanziatore); la Corte ha ritenuto irrilevante la distinzione fra ruolo esecutivo e verticistico quando gli elementi dimostrino consapevolezza e funzione cruciale nell'attuazione del programma criminoso.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, co. 1
Limiti alla motivazione richiesta nei ricorsi per cassazione, richiamati per la necessità di motivare le censure nei limiti consentiti dal rito; la Corte sottolinea che non sono ammesse rinnovate valutazioni di merito se non per vizi manifesti di illogicità.
Codice di procedura penale, art. 309, co. 7
La Corte ha esercitato il potere di annullamento con rinvio della decisione impugnata, rimandando al Tribunale per un nuovo esame della misura cautelare nei confronti di Guida.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, co. 1-ter
Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti dopo la pronuncia, richiamati nella decisione per le comunicazioni formali e operative conseguenti.
Massime di principio
- In Cassazione le censure contro la motivazione di merito sono soggette a limiti: non è possibile chiedere una nuova rivalutazione degli elementi di fatto se non quando la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Per l'attribuzione di un ruolo apicale in una associazione di narcotraffico è necessario un quadro indiziario convergente (intercettazioni coerenti, sequestri, arresti, ritrovamento di "pizzini" o contabilità, uso di locali/gestione di piazze di spaccio) e tali elementi, se convergenti, possono giustificare la custodia cautelare.
- La distinzione tra ruolo esecutivo e ruolo direttivo/organizzativo è spesso irrilevante ai fini della configurazione dell'associazione di cui all'art. 74, quando l'indagato abbia consapevolmente contribuito a coordinare, finanziare o rendere concreta l'attività criminale.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice deve valutare e motivare l'insussistenza o l'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico, divieti di comunicazione), tenendo conto della personalità dell'indagato (es. incensuratezza) e della possibilità reale di allontanamento dal contesto criminale; l'omessa o apparente motivazione su questi punti può determinare il favore del ricorrente in Cassazione.
- L'identificazione di persone tramite soprannomi o contesti conversazionali può essere ritenuta valida se supportata da elementi circostanziati (chiamate tra gli interessati, riferimenti coerenti, comportamento contestuale); contestazioni generiche e non circostanziate risultano inammissibili.
- I ricorsi generici e ripetitivi, privi di specificità o di concreta indicazione del travisamento probatorio, sono suscettibili di inammissibilità e di sanzioni (spese processuali e, se colpa, contributi alla Cassa delle ammende).
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