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Sentenza

Sentenza del 02/05/2022 n. 13715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava gli accertamenti che avevano disconosciuto la sopravvalutazione delle partecipazioni detenute in Dankofin s.r.l. e Valida immobiliare s.r.l., sostenendo che la Tredil avesse attribuito agli immobili un valore superiore a quello contabile al solo fine di generare un fittizio disavanzo di fusione e ottenere indebito risparmio fiscale (riduzione di plusvalenze imponibili ai fini IRES e conseguente effetto sugli imponibili IRAP). Il contesto contestato comprendeva anche passaggi immobiliari tra soggetti ritenuti riconducibili alle stesse persone. La Tredil aveva prodotto perizia di stima a giustificazione dei valori attribuiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le ritenute delle Commissioni tributarie di merito che avevano accolto il ricorso della Tredil. I giudici di merito avevano ritenuto giustificati i maggiori valori attribuiti agli immobili sulla base delle potenzialità commerciali dei terreni e della perizia prodotta (pur predisposta successivamente), trovando insufficiente la prova di un disegno elusivo/fraudolento. La Corte di Cassazione ha escluso i vizi denunciati dall'Agenzia, dichiarando inammissibili i motivi di cassazione attinenti a presunta insufficiente o omesso esame di fatti decisivi, alla luce della limitazione d'impugnazione introdotta dall'art. 360 c.p.c. n.5 (come modificato dal D.L. n.83/2012) e del divieto di rinnovazione del giudizio di fatto in sede di legittimità. Condanna dell'Agenzia alle spese processuali a favore di Tredil (e liquidazione dell'importo).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Limita il vizio denunciabile in cassazione alla mancata esposizione o motivazione su fatti storici decisivi; la Corte applica la nuova formulazione (D.L. n.83/2012) valutando inammissibili censure che implicano rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Modifica i limiti del ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c. n.5) anche alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali; la Corte ne applica i principi ratione temporis alla sentenza impugnata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Rilevanza della natura del giudizio tributario: la Corte ritiene applicabili le regole sul ricorso per cassazione come per gli altri giudizi civili e penali, senza specialità che escludano l'applicazione della novella sul vizio denunciabile.

  • art. 366 c.p.c., art. 369 c.p.c.

    Richieste formali per la doglianza in cassazione: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la sua fonte e la sua decisività; mancato assolvimento di questi oneri determina inammissibilità della censura.

  • art. 348-ter c.p.c., u.c.

    Richiamata nella giurisprudenza di Sezioni Unite per delimitare i limiti di impugnazione della 'doppia conforme' e l'ambito del riesame in cassazione del processo tributario.

  • Normativa tributaria IRES/IRAP (principi generali)

    La vicenda riguarda la determinazione della base imponibile IRES e Irap in relazione a sopravvalutazioni di partecipazioni e disavanzi di fusione; la Corte non entra nel merito fiscale sostanziale, lasciando inalterata la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove di fatto: i motivi che si limitano a denunciare difetti di valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano un «fatto storico» omesso con precisa indicazione delle fonti e della sua decisività.
  • Per giustificare differenze tra valore contabile e valore attribuito in operazioni societarie è cruciale produrre elementi fattuali e perizie che dimostrino potenzialità di mercato o criteri valutativi plausibili; una perizia predisposta ex post può essere ritenuta idonea se il giudice di merito la valuta attendibile.
  • La contestazione di operazioni elusive richiede elementi probatori che vadano oltre la sola discrepanza dei valori: occorre dimostrare l'assenza di una giustificazione economica reale o la presenza di artifici (interposizioni, concatenazioni di passaggi) connessi a intento fraudolento.
  • Il carico probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria quanto alla dimostrazione del fine elusivo; se il giudice di merito riconosce motivazioni economiche o peritali, la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione dei fatti.
  • Chi impugna in cassazione deve rispettare i requisiti formali previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.: indicazione puntuale del fatto omesso, riferimento agli atti o al testo della sentenza, e spiegazione di come la sua considerazione avrebbe cambiato l'esito del giudizio.

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