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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2007, ha recuperato un credito d'imposta per agevolazioni fiscali connesse a incrementi occupazionali ex art. 7 l. n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello della contribuente, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni, ritenendo che la disciplina agevolativa fosse stata nel tempo oggetto di molteplici variazioni, abrogazioni, implementazioni e circolari, tali da generare obiettive condizioni di incertezza normativa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva accertato i necessari fatti indice dell'incertezza normativa e che spettava al contribuente allegarne la ricorrenza; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, consentisse di comprendere il ragionamento seguito in ordine all'incertezza normativa e alla disapplicazione delle sanzioni; ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR non aveva indicato gli elementi allegati dalla contribuente né spiegato in che modo il mutamento normativo e le circolari avessero determinato una inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, con censura sulla falsa applicazione delle norme tributarie e civilistiche invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La Corte valuta se la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente; nel caso concreto la esclude.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa tributaria.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato quale disciplina dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, da applicarsi solo in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere che l'onere di allegare e provare gli elementi dell'incertezza normativa grava sul contribuente.

  • art. 7 l. n. 388/2000

    È la disposizione agevolativa alla base del credito d'imposta per incrementi occupazionali oggetto di recupero.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, l'obiettiva incertezza normativa presuppone l'impossibilità di individuare con sicurezza, all'esito di un corretto percorso interpretativo, la norma applicabile al caso concreto; essa va distinta dalla mera ignoranza soggettiva o incolpevole del diritto.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa non può essere riconosciuta in modo apodittico: il giudice deve indicare i concreti fatti-indice che la sorreggono e spiegare il nesso tra tali elementi e l'inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma.
  • Il contribuente che invoca la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve allegare gli elementi fattuali che la giustificano; non è sufficiente un generico richiamo alla stratificazione normativa, alle circolari o a vaghe difficoltà interpretative.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è invece apparente se, pur sintetica, rende percepibile la ratio della decisione.
  • L'esame dell'esimente per incertezza normativa richiede la verifica di fatti-indice quali difficoltà di individuazione o formulazione della norma, mancanza o contrasto di prassi amministrative, assenza o conflitto di precedenti giurisprudenziali e contrasto tra prassi, giurisprudenza e dottrina.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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