Cassazione Penale, Sentenza n. 28729/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Labate ha impugnato la conferma della condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.), deducendo vizi di motivazione. Con il primo motivo lamentava che la Corte non aveva valutato adeguatamente prove documentali decisive (tre e-mail e una contabile di bonifico) che dimostrerebbero che la persona offesa era a conoscenza dell'inadempimento e aveva comunque consegnato la prestazione spontaneamente, quindi senza artifici o raggiri. Con il secondo motivo eccepiva la manifesta illogicità della motivazione che riteneva la dicitura "pendant" sulla contabile un elemento a conferma della truffa, mentre per la difesa essa favorirebbe la tesi difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e per essere, di fatto, una ripetizione dei motivi già proposti in appello. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, conforme a quella di primo grado ("doppia conforme"), e che la Cassazione non possa ri-valutare il merito probatorio sostituendosi al giudice di merito. Ha pertanto confermato l'impianto motivazionale che aveva ritenuto sussistenti artifici e raggiri comprovati anche dalla contabile di bonifico e dalle assicurazioni inviate dall'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma penale che definisce e sanziona il reato per il quale Labate era stato condannato; la sentenza conferma la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (artifizi e raggiri volti ad ottenere la prestazione senza corrispettivo).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limitazioni nella esposizione dei motivi in cassazione
Richiamato per i limiti della esposizione delle ragioni del ricorso nel motivare sommariamente i motivi nell'atto; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
inammissibilità per motivi generici o non specifici
Usato per motivare l'inammissibilità del ricorso fondato su ragioni che si limitano a reiterare quelle già proposte in appello senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei vizi di motivazione censurabili; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva esclude il vizio previsto quando la ricostruzione dei fatti implicitamente respinge la tesi difensiva.
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze per il ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tali conseguenze condannando il ricorrente alle spese e a pagare euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: non può sostituirsi al giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
- Un ricorso che si limiti a reiterare i motivi già svolti in appello, senza un confronto specifico e argomentato con la motivazione impugnata, è inammissibile per mancanza di specificità.
- La "doppia conforme" (concordanza motivazionale di primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione e alleggerisce l'obbligo del giudice d'appello di rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: le argomentazioni incompatibili con la decisione sono implicitamente disattese.
- Per contestare la valutazione della credibilità delle prove contrarie occorre indicare in modo preciso quali errori logici o giuridici il giudice avrebbe commesso nella valutazione, non limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La mancata enunciazione specifica di ogni ragione di non attendibilità di una prova non determina automaticamente nullità della sentenza d'appello se dalla motivazione complessiva risulta chiaramente che quelle prove non erano decisive.
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