Cassazione Civile, Ordinanza n. 06296/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione allo stato passivo proposta da un creditore per compensi asseritamente dovuti per prestazioni di consulenza nei confronti di una società assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio, per non aver il creditore prodotto l’originale o copia conforme della domanda di insinuazione al passivo e per non sussistere un dovere del giudice di acquisire d’ufficio gli atti del procedimento concorsuale. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 31 maggio 2022, perché la doglianza, pur formalmente diretta contro un preteso omesso esame di atti e documenti, mirava in realtà a contestare l’identificazione di ciò che era stato prodotto e quindi integrava, secondo la Corte, un vizio revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione. Con il presente ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente qualificato come errore di percezione ciò che invece sarebbe stato un errore di valutazione del fatto processuale, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto ravvisare un diverso tipo di errore nell’esame del precedente ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non fosse ammissibile, perché la censura non denunciava un errore di fatto revocatorio nei limiti dell’art. 391-bis c.p.c., ma tendeva a sollecitare una rivalutazione del giudizio reso dalla Corte sulla natura della doglianza già proposta nel precedente ricorso. La decisione impugnata si fondava infatti su una valutazione del contenuto del ricorso e del provvedimento del Tribunale, e non su un falso presupposto percettivo circa l’esistenza o inesistenza di un fatto processuale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti propri dell’errore revocatorio; non consente di rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il rimedio revocatorio è il mezzo corretto per far valere l’errore di fatto consistente nell’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti.
art. 398 c.p.c.
Richiamato quale norma procedurale del giudizio di revocazione da utilizzare quando la censura investe un errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio della sentenza di cassazione presuppone un errore di fatto sulla realtà processuale, cioè l’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che dagli atti risulta invece in modo opposto.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la censura investe la valutazione, l’interpretazione o la qualificazione giuridica delle risultanze processuali compiuta dalla Corte.
- Se la doglianza mira, in sostanza, a contestare la lettura data dalla Corte al contenuto degli atti o del precedente ricorso, il rimedio non è la revocazione per errore di fatto ma, se ne ricorrono i presupposti, gli ordinari mezzi di impugnazione ammessi dalla legge.
- Nel giudizio di revocazione non può essere ottenuto un nuovo esame del merito della precedente decisione di legittimità sotto la veste di errore percettivo.
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