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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05514/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso il beneficio della non menzione ma aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che non fosse lui alla guida del veicolo al momento del fatto; 2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per avere la Corte territoriale disatteso le doglianze difensive con motivazione meramente apparente. Con memoria difensiva ha inoltre lamentato la pretesa genericità dell'avviso ex art. 610, comma 5, c.p.p., richiamando anche gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, e ha chiesto l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che non fossero stati indicati specifici travisamenti delle prove. Ha inoltre escluso la deducibilità, con ricorso per cassazione, della violazione diretta di norme costituzionali o convenzionali, e ha ribadito che l'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzato per aggirare i limiti del sindacato sulla motivazione previsti dall'art. 606, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato, confermata in appello.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Non è utilizzabile in cassazione per censurare la mera valutazione del compendio probatorio o per ottenere una diversa lettura delle prove.

  • art. 125 c.p.p.

    La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione di legge processuale è deducibile solo nei limiti delle nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenze; non può essere usata per far valere vizi motivazionali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la sede propria per i vizi di motivazione, ma nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non può essere aggirata invocando la lett. c).

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    "L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso"

    La Corte osserva che, comunque, l'eventuale inosservanza della disposizione non è processualmente sanzionata.

  • art. 111 Cost.

    Non è direttamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione; può rilevare solo in via mediata tramite questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Le censure di violazione della Convenzione EDU non sono deducibili in cassazione come motivo autonomo, ma solo a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Le norme CEDU operano come fonti interposte, ma solo se compatibili con la Costituzione e invocabili nel quadro di una questione di legittimità costituzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa non ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se indica specifici errori percettivi o argomentativi decisivi; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. non può essere utilizzato per eludere i limiti del vizio di motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La violazione diretta della Costituzione o della CEDU non integra di per sé un autonomo motivo di ricorso per cassazione, potendo semmai sorreggere una questione di legittimità costituzionale.
  • In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la guida del veicolo, l'imputato che contesti tale circostanza deve allegare elementi concreti e plausibili idonei a rendere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le versioni difensive meramente ipotetiche, non corroborate da riscontri oggettivi e non immediatamente riferite agli operanti, possono essere legittimamente ritenute inidonee a scalfire l'impianto probatorio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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