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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28458/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che convalidava l'arresto e disponeva la custodia in carcere ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dalle autorità francesi per furto. Il ricorrente deduceva: (1) violazione della normativa comunitaria (decisione quadro 2002/584/GAI) e della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 30769/2012), sostenendo che il MAE era stato emesso in assenza del corrispondente mandato di arresto nazionale; (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione nella misura cautelare in carcere, lamentando la mancata valutazione delle condizioni personali (radicamento sul territorio, attività lavorativa), dell'attualità delle esigenze cautelari, del tempo intercorrente (art. 292 c.p.p.) e dell'assenza di pericoli produttivi come la recidiva, nonché l'erronea applicazione della graduazione delle misure cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: la Segnalazione Schengen (Form A) conteneva l'indicazione dell'esistenza del provvedimento esecutivo nazionale (voci 240, 032, 035), pertanto non era provata l'assenza del mandato nazionale. Il secondo motivo è stato ritenuto non pertinente alla procedura passiva di esecuzione del MAE: il ricorrente aveva fatto riferimento a regole di emissione del MAE (procedura attiva) e a norme cautelari non applicabili per la procedura passiva; secondo l'art. 9 della legge n. 69/2005, nella materia cautelare applicabile in esecuzione di MAE passivi l'unico pericolo rilevante è il pericolo di fuga. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse confutato la motivazione concreta sul pericolo di fuga contenuta nell'ordinanza impugnata. Per tali ragioni il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (MAE)

    Quadro normativo europeo sul mandato di arresto europeo; richiamata dal ricorrente per contestare l'applicabilità del MAE in assenza di mandato nazionale, mentre la Corte ha richiamato la distinzione tra emissione (procedura attiva) ed esecuzione (procedura passiva) del MAE

  • Legge n. 69 del 2005

    Normativa di recepimento del MAE in Italia. Art. 9 (comma 5) limita, in caso di esecuzione passiva, le disposizioni del codice di procedura penale applicabili in materia di misure cautelari, individuando il pericolo di fuga come unico rischio rilevante. Art. 13 (ultimo comma) prevede che, in caso di arresto della polizia giudiziaria, sia sufficiente la Segnalazione Schengen contenente le indicazioni richieste (art. 6) per la validità dell'arresto

  • Codice di procedura penale (artt. 273, 274, 275, 280, 292, 297, 299, 300 citati)

    Richiamati dal ricorrente i principi sulle misure cautelari (necessità, adeguatezza, proporzionalità, attualità delle esigenze) e la regola del tempo trascorso (art. 292). La Corte ha però ritenuto che molte di quelle norme non siano direttamente applicabili nella procedura passiva di esecuzione del MAE (per effetto dell'art. 9 L.69/2005) e che l'unico pericolo pertinente sia quello di fuga

  • Art. 616 c.p.p.

    Prevede il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro tremila

  • Sezioni Unite, n. 30769 del 2012

    Giurisprudenza citata dal ricorrente in tema di emissione del MAE; la Corte sottolinea la differenza tra principi applicabili alla procedura attiva (emissione) e quelli applicabili alla procedura passiva (esecuzione)

  • Sezioni Unite, n. 2580 del 2014

    Richiamata dal ricorrente per delineare i presupposti del MAE; la Corte non ne ha ritenuto comunque applicabile la parte che riguarda l'emissione rispetto alla procedura passiva di esecuzione

Massime di principio

  • Nella procedura passiva di esecuzione del MAE (mandato emesso all'estero) l'attenzione del Giudice nazionale è principalmente rivolta al pericolo di fuga; molte norme domesticamente previste per le misure cautelari possono essere escluse in virtù dell'art. 9 L.69/2005
  • La Segnalazione Schengen (Form A) che contenga le indicazioni previste (art. 6 L.69/2005) può essere sufficiente, alla ricezione dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, anche in assenza di produzione immediata del testo integrale del mandato nazionale, salvo che risulti l'effettiva mancanza di tali indicazioni
  • Un'impugnazione per mancata esistenza del mandato nazionale deve dimostrare concretamente l'assenza nell'attestazione Schengen/Form A; deduzioni generiche non sono sufficienti per l'inammissibilità del ricorso
  • Nelle contestazioni relative alla misura cautelare applicata in esecuzione del MAE è necessario distinguere tra questioni attinenti all'emissione del MAE (competenza e forma dell'autorità emittente) e questioni relative all'esecuzione passiva (limitazione dei profili cautelari applicabili), adattando i motivi del ricorso alla specifica fase procedurale
  • Per ottenere l'annullamento dell'ordinanza cautelare in esecuzione di MAE è utile confutare puntualmente la motivazione concreta (es. elementi che giustificano il pericolo di fuga) e produrre documenti probatori (es. copia del Form A, prova del radicamento, dell'attività lavorativa, eventuale esistenza del mandato nazionale) invece di assumere censure di principio non collegate agli atti

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