Cassazione Penale, Sentenza n. 34836/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma del 05/02/2025 che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Cassino (22/01/2025) che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a De Silva Antonio e De Silva Nicandro e gli arresti domiciliari a Delli Colli Carlo per il reato previsto dall'art. 6-bis, L. n. 401/1989 (lancio di petardi e materiale esplodente in occasione di manifestazioni sportive). Il motivo unico denunciava errata applicazione della legge (art. 6-bis) e difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame aveva valutato ex post l'assenza di persone potenzialmente raggiungibili dai petardi anziché effettuare la valutazione ex ante necessaria per un reato di pericolo concreto; e che la vicinanza di aree di transito, la direzione del lancio e la presenza di agenti che si sono astenuti dall'intervenire dimostravano il concreto pericolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, sul merito, le censure del Procuratore fossero fondate (riconoscendo che l'art. 6-bis è reato di pericolo concreto e la valutazione della pericolosità deve essere ex ante/prognosi postuma), ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare del pubblico ministero. In particolare il Procuratore non aveva dedotto nei motivi le esigenze cautelari o l'attualità/concretezza di bisogni cautelari tali da essere rimossi dall'accoglimento del gravame; pertanto l'accertamento di illegittimità in ordine al solo fumus non era idoneo a produrre un risultato pratico favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 6-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Riconosciuto come fattispecie di reato di pericolo concreto: la valutazione della pericolosità va compiuta ex ante (prognosi postuma) al momento della condotta, non con valutazioni ex post basate sull'assenza effettiva di danni o astanti.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; i reati contestati erano ipotizzati in concorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Procuratore (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione).
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che per proporre impugnazione occorre avervi interesse; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata come norma che inquadra l'interesse come condizione di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come possibile presunzione che può rendere implicite le esigenze cautelari; la Corte osserva che, in assenza di deduzioni sulle esigenze cautelari, il PM deve comunque dimostrare l'attualità e concretezza dell'interesse, salvo che operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
art. 314, comma secondo, cod. proc. pen.
Citato nella discussione giurisprudenziale circa la rilevanza di una decisione irrevocabile ai fini della tutela risarcitoria per ingiusta detenzione; contributo al dibattito sull'interesse del PM a impugnare.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 6-bis L. 401/1989 è di pericolo concreto: la valutazione della pericolosità si fa ex ante (prognosi postuma). L'assenza effettiva di vittime o danni al momento dell'evento non esclude la punibilità se, in quel momento, la condotta aveva idoneità a creare un concreto pericolo per le persone.
- Il lancio di petardi o materiali esplodenti nelle immediate adiacenze di impianti sportivi, in aree di transito o parcheggio, può integrare il reato anche se i dispositivi non esplodono o non raggiungono effettivamente gli spettatori: conta la prevedibile probabilità di danno.
- Nelle impugnazioni promosse dal pubblico ministero avverso decisioni di riesame che hanno annullato misure cautelari, è necessario che il PM dimostri l'interesse concreto e attuale all'impugnazione: non basta contestare il solo fumus se l'accoglimento non può produrre un effetto pratico favorevole (es. ripristino della misura) a meno che non operino presunzioni legali che rendano implícite le esigenze cautelari.
- Per evitare l'inammissibilità, il Procuratore che ricorre in cassazione contro l'annullamento di una misura cautelare deve specificare le esigenze cautelari (periculum in mora, pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, ecc.) o invocare espressamente presunzioni normative che giustifichino l'interesse alla rimozione del provvedimento.
- La presenza di elementi fattuali quali la direzione del lancio verso aree aperte al pubblico, la vicinanza di strade di servizio/aree di parcheggio e la condotta di agenti che si astengono dall'intervento per timore di essere raggiunti possono essere valutati come indici idonei a comprovare la concreta pericolosità ex ante.
- Nel giudizio cautelare il corretto inquadramento giuridico (reato di pericolo concreto) impone al giudice di non sostituire la valutazione prognostica con un giudizio meramente valutativo ex post basato sull'assenza attuale di danni.
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