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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23618/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale aveva rigettato la domanda. Contro il decreto di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione per tre motivi, ma nel testo esaminato la Corte si sofferma esclusivamente su un profilo preliminare di ammissibilità: la procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata ai fini del giudizio in materia di protezione internazionale, deve contenere la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla in modo esplicito. Nel caso concreto la procura, pur recando la data e l'autenticazione della firma, non conteneva una certificazione idonea della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto; la formula usata ('visto per autentica') è stata ritenuta insufficiente. Il Ministero si è costituito con un atto finalizzato solo alla discussione orale, costituzione ritenuta irrituale e inammissibile nel procedimento camerale di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione debba contenere espressamente la certificazione del difensore circa il fatto che la data di rilascio sia successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Poiché nel caso concreto tale certificazione mancava, la procura è stata considerata invalida ai fini dell'ammissibilità. La Corte ha inoltre rilevato l'irritualità della costituzione del Ministero, sicché non ha provveduto sulle spese. Ha infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    comma tredicesimo, quarto periodo

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data, a pena di inammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a derogare al requisito speciale previsto per la protezione internazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 10 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione al rispetto del diritto dell'Unione europea e della CEDU

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 18 CDFUE

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 19, par. 2, CDFUE

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 46 CDFUE

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

  • art. 14 CEDU

    richiamato nel quadro della questione di costituzionalità sull'onere di certificazione della procura

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve risultare conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere espressamente certificata dal difensore.
  • La sola presenza nella procura della data di rilascio o dell'autenticazione della firma non basta a integrare il requisito speciale richiesto dalla legge se manca un'esplicita attestazione del difensore sulla posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento.
  • La formula di autentica della sottoscrizione non è surrogabile alla certificazione della data, perché ciò comporterebbe una lettura contra legem della disposizione speciale.
  • La previsione dell'onere di certificazione della data costituisce una scelta discrezionale del legislatore processuale, ritenuta compatibile con Costituzione, diritto UE e CEDU, e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la costituzione dell'intimato per la sola discussione orale non equivale a valida costituzione processuale ai fini della partecipazione alla fase decisoria scritta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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