Sentenza n. 497/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza: della sentenza n. 233/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1389/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 233/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a emettere in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 2.500,00. Sebbene la sentenza fosse stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato, il ricorso per ottemperanza era stato notificato e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente e quanto ulteriormente previsto dal titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con riduzione motivata dalla serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e impongono al giudice di assicurare l’attuazione effettiva del comando giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro e da rendere effettivo in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo esecutivo giudiziale sia stato notificato, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un comando giudiziale sufficientemente determinato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, individuando gli adempimenti necessari a conseguire il risultato imposto dalla pronuncia.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine assegnato, con indicazione dell’organo sostitutivo, dei suoi poteri e del termine per l’esercizio delle funzioni.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all’amministrazione soccombente, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
- In caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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