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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 715 del 04/08/2025 avente ad oggetto la contestazione di opere abusive (Opere qualificabili come interventi eseguiti in assenza /difformità di titolo abilitativo di cui all'art. 22, comma 1, del DPR 380/2001, sanzionabili ai sensi dei successivi artt. 27 e 37 ed in zona vincolata) realizzate sul -OMISSIS-presso la concessione demaniale -OMISSIS-, e recante l'ordine di rimozione delle stesse con ripristino dello stato dei luoghi, nonché la correlativa ingiunzione di pagare la somma di E. 4.128,00 a titolo di sanzione pecuniaria per le infrazioni contestate; di ogni altro atto amministrativo connesso, prodromico e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di contestazione di opere abusive, con ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi e ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria di 4.128 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

Il concessionario demaniale ha impugnato l'ordinanza comunale che qualificava alcune opere come interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo abilitativo, in zona vincolata, ordinandone la rimozione e il ripristino dei luoghi e applicando una sanzione pecuniaria. La parte ricorrente ha dedotto, in sostanza, che le opere contestate fossero già ricomprese nei titoli edilizi richiamati nel ricorso. Il TAR ha rilevato una diversa prospettazione delle parti su aspetti fattuali e tecnici rilevanti per la verifica della legittimità dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'ordine di ripristino, mantenendo integra la situazione di fatto nelle more dell'istruttoria e della decisione di merito. Ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia del Comune di Chieti, o a personale direttivo di idonea professionalità individuato dal medesimo, per accertare se le opere ritenute abusive dal Comune di Pescara siano invece già ricomprese nei titoli edilizi richiamati dal ricorrente. Sono state disciplinate la partecipazione delle parti alle operazioni, il preavviso, il contenuto e il termine di deposito della relazione, fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, nonché le modalità telematiche di deposito. Le spese della fase cautelare, comprese quelle della verificazione, sono state riservate alla decisione di merito. La sospensione è stata quindi limitata all'ordine di ripristino; il testo non dispone espressamente la sospensione della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata nell'ordinanza comunale quale disciplina del titolo edilizio asseritamente mancante o difforme.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa delle conseguenze sanzionatorie relative agli abusi edilizi contestati.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell'ordinanza comunale quale ulteriore fondamento della sanzione applicata.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato per disporre la verificazione necessaria all'accertamento degli aspetti tecnici controversi.

  • d.P.C.M. n. 40/2016, artt. 6 e 9 dell'Allegato A

    Richiamato per le specifiche tecniche relative al deposito telematico della relazione di verificazione e degli allegati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione alla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando la decisione cautelare dipende da una controversia fattuale e tecnica sulla riconducibilità delle opere contestate ai titoli edilizi esistenti, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il fumus di fondatezza della domanda.
  • In presenza di un fumus non escludibile e della necessità di acquisire un accertamento tecnico, la tutela cautelare può essere limitata alla conservazione della situazione di fatto, sospendendo l'ordine di ripristino nelle more della verificazione e della decisione di merito.
  • La verificazione deve essere condotta da un soggetto dotato di adeguata professionalità, con possibilità per le parti e i loro consulenti di assistere alle operazioni, previa comunicazione tempestiva, e con una relazione chiara, sintetica e puntualmente riferita alla disciplina, alla documentazione e ai rilievi tecnici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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