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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03977/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione di terzo all'esecuzione proposta davanti al Tribunale da un soggetto che affermava di essere divenuto proprietario per usucapione del terreno e del capannone oggetto di espropriazione, iniziata da un creditore nei confronti della società esecutata. Il ricorrente sosteneva di avere posseduto il bene sin dagli anni Settanta, di averlo acquistato e poi trasferito a una società terza con atto del 23 dicembre 1983, per poi riacquisirne il possesso nell'anno successivo. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione, aveva escluso l'usucapione ritenendo che dopo la vendita il ricorrente avesse avuto il bene solo in comodato, senza prova di un atto di interversione del possesso, e che gli atti di manutenzione e il pagamento di imposte non bastassero a dimostrare il possesso ad usucapionem. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato le dichiarazioni rese in interrogatorio formale e il contenuto dell'atto di vendita del 23 dicembre 1983, dal quale risultava la traditio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte avesse attribuito rilievo a dichiarazioni rese al CTU e al responsabile dell'Istituto Vendite Giudiziarie, senza considerare un diverso verbale nel quale egli si sarebbe qualificato come precedente proprietario e occupante sine titulo. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1140 c.c. in tema di tolleranza e possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità legata alla notificazione dell'impugnazione, osservando che la notifica presso il codifensore munito di indirizzo PEC era valida anche se non domiciliatario e che, comunque, eventuali irregolarità rientravano nella nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte costituita. Nel merito ha giudicato infondati i primi due motivi, perché la Corte d'appello aveva svolto un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, escludendo l'animus possidendi e ritenendo che la disponibilità del bene fosse riconducibile a comodato, in difetto di prova di interversione del possesso. Ha inoltre affermato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in cassazione; ha escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., poiché rivolta contro elementi istruttori e non contro l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per distinguere il possesso dalla mera detenzione e per ribadire che, ai fini dell'usucapione, occorre un potere di fatto esercitato come proprietario.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'interversione del possesso e per escludere che la semplice permanenza nel bene dopo la vendita basti a mutare la detenzione in possesso.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato per il rilievo degli atti di tolleranza, che non sono idonei a fondare il possesso utile all'usucapione.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione, la cui prova richiede il possesso continuato, pacifico e non interrotto per il tempo di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione della norma, rilevando che l'onere della prova del possesso gravava correttamente su chi invocava l'usucapione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o viola le regole di valutazione; non quando si contesti il prudente apprezzamento del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, ritenute infondate o assorbite perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è inammissibile se riguarda l'omesso esame di elementi istruttori e non di un fatto storico decisivo già non considerato dal giudice.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nell'eccezione di tardività dell'impugnazione, respinta dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per affermare il raggiungimento dello scopo dell'atto notificato, che sana l'eventuale nullità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, rispetto alla quale la decisione si è conformata.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente a un'ulteriore somma per responsabilità aggravata nel giudizio di legittimità.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la notifica dell'impugnazione eseguita presso uno dei difensori munito di poteri di rappresentanza e di indirizzo PEC è valida anche se quel difensore non sia il domiciliatario designato, e ogni difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità sanabile ove la parte si costituisca e l'atto raggiunga il suo scopo.
  • L'usucapione richiede la prova del possesso utile, cioè un potere di fatto esercitato uti dominus; la mera disponibilità materiale del bene, la manutenzione ordinaria o il pagamento di imposte non bastano se il giudice di merito ritiene che il rapporto sia riconducibile a comodato o ad altra detenzione.
  • Chi invoca l'usucapione deve provare i fatti costitutivi del possesso; non si ha violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice attribuisce correttamente l'onere probatorio alla parte interessata ma reputa insufficienti gli elementi offerti.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il semplice modo in cui il giudice ha apprezzato le prove; è configurabile solo se il giudice applica una regola di valutazione diversa da quella prevista dall'ordinamento o attribuisce a una prova un valore legale non previsto.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie o a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito espone le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio non espressamente menzionato, purché la motivazione consenta di comprendere l'iter logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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