Ordinanza n. 220/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Comunicazione di preavviso di parere contrario ai sensi dell’art.10-bis L.241/1990 comunicato il 7 gennaio 2026 di cui al protocollo REP_PROV_BA/BASUPRO/0001761; 2) provvedimento definitivo di diniego della compatibilità paesaggistica n.9-2026 del 5 febbraio 2026 comunicato il successivo 11.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della compatibilità paesaggistica in sanatoria, preceduto da comunicazione di preavviso di parere contrario ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di preavviso di parere contrario e il successivo provvedimento definitivo di diniego della compatibilità paesaggistica in sanatoria. Il motivo specificamente considerato dal TAR riguarda la mancata indicazione, nel diniego definitivo, delle ragioni per cui l'amministrazione non avrebbe accolto le puntuali osservazioni presentate dal ricorrente in risposta al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Le ulteriori censure sono menzionate soltanto genericamente e non sono dettagliate nel testo dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento definitivo di diniego. Ha ritenuto le censure meritevoli di considerazione, in particolare quella relativa all'assenza di qualsiasi riferimento alle osservazioni del ricorrente nel diniego di sanatoria, ravvisando quindi un profilo di possibile illegittimità procedimentale e motivazionale. La decisione non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento definitivo deve confrontarsi con le osservazioni presentate dal destinatario in risposta al preavviso di rigetto; l'assenza di qualsiasi riferimento a tali osservazioni è stata ritenuta idonea a sostenere, in sede cautelare, la plausibilità delle censure.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di qualsiasi riferimento, nel provvedimento definitivo, alle osservazioni puntualmente presentate dal destinatario ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 integra un profilo di possibile illegittimità sufficientemente rilevante da giustificare la sospensione dell'atto, qualora le censure risultino complessivamente meritevoli di considerazione.
- Il provvedimento conclusivo di un procedimento avviato con preavviso di rigetto deve dare conto, almeno sul piano sostanziale, dell'esame delle osservazioni dell'interessato; il loro totale mancato richiamo può evidenziare una violazione delle garanzie partecipative e un difetto di motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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