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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13321/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione, da parte del Tribunale, di una domanda tardiva di ammissione al passivo proposta da alcuni creditori nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione straordinaria, ritenendo che, in una procedura aperta nel 2003 e quindi soggetta alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 5/2006 per la formazione del passivo, l’organo commissariale non fosse legittimato a impugnare i provvedimenti di ammissione dei crediti se non quando lesivi di un proprio interesse personale. L’amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 101 l.fall., sostenendo che, per la peculiarità della procedura, dovessero applicarsi le norme fallimentari che attribuiscono al commissario una piena legittimazione nelle controversie sul passivo; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulle questioni di merito proposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, nella formazione dello stato passivo dell’amministrazione straordinaria soggetta alla disciplina previgente al d.lgs. n. 5/2006, il commissario straordinario opera negli stessi termini del curatore fallimentare nel regime originario della legge fallimentare, e quindi non è legittimato a impugnare le decisioni di ammissione allo stato passivo dei crediti, poiché in quel sistema la legittimazione all’impugnazione spettava ai singoli creditori e non al curatore, salvo un interesse personale di quest’ultimo. Ha inoltre precisato che la specialità dell’organo commissariale rileva nella gestione dell’attivo, ma non nella fase di verifica del passivo, dove la sua figura è sovrapponibile a quella del curatore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999

    "l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario"

    Il commissario straordinario, nella fase di accertamento del passivo, subentra al curatore e opera secondo la disciplina fallimentare richiamata, ma nei limiti del regime processuale applicabile alla procedura.

  • art. 101 l. fall.

    Nel regime previgente al d.lgs. n. 5/2006 si applica alle domande tardive di ammissione al passivo; la disciplina richiamata conduce a negare la legittimazione del commissario a impugnare l’ammissione dei crediti.

  • art. 100 l. fall.

    Nella formulazione previgente, nel giudizio di impugnazione dei crediti ammessi al passivo la legittimazione spetta ai creditori e non al curatore, salvo un interesse personale di quest’ultimo.

  • art. 98, terzo comma, l. fall.

    La legittimazione del curatore all’impugnazione dei provvedimenti di ammissione allo stato passivo è riconosciuta solo nel regime introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, non in quello previgente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di omessa pronuncia è stato assorbito dal rigetto del primo motivo, non essendo stata riconosciuta la legittimazione all’impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso per error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di amministrazione straordinaria pendenti sotto il regime previgente al d.lgs. n. 5/2006, per la formazione dello stato passivo si applica la disciplina fallimentare anteriore alla riforma, con sostituzione del commissario straordinario al curatore.
  • Nel regime previgente alla riforma fallimentare, il curatore non è legittimato a impugnare i provvedimenti di ammissione allo stato passivo se non quando il provvedimento incida su un suo interesse personale; la legittimazione all’impugnazione spetta invece ai creditori.
  • La specialità dell’amministrazione straordinaria non comporta, nella fase di verifica del passivo, una legittimazione impugnatoria più ampia rispetto a quella prevista per il curatore nel sistema fallimentare originario.
  • Quando il primo motivo di ricorso esclude la legittimazione a impugnare, resta assorbito il motivo che denuncia omessa pronuncia sulle questioni di merito.
  • La legittimazione processuale dell’organo della procedura va valutata in concreto alla luce del regime temporale applicabile, distinguendo tra disciplina della gestione dell’attivo e disciplina dell’accertamento del passivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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