Cassazione Penale, Ordinanza n. 34210/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna per evasione. I ricorsi contestavano, da un lato, una contraddittorietà della motivazione: la Corte d’appello avrebbe affermato che il Tribunale non aveva valutato la recidiva e, al contempo, che la pena non poteva essere ulteriormente ridotta proprio per la recidiva. Dall’altro lato, i ricorrenti censuravano il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. Le attenuanti generiche erano state riconosciute equivalenti alla recidiva reiterata; la recidiva era stata motivata sulla base di precedenti per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia e incendio continuato, ritenuti gravi e indicativi di propensione a delinquere. Una volta concretamente ritenuta la recidiva reiterata, l’esito del bilanciamento era vincolato dall’ultimo comma dell’art. 69 c.p. La pena era di otto mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 69, ultimo comma, c.p.
in forza della sussistenza della recidiva reiterata (contestata e concretamente ritenuta sussistente dai giudici di primo e secondo grado), l'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche è imposto dal testo dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.
Quando la recidiva reiterata è contestata e concretamente ritenuta sussistente, l’esito del bilanciamento con le attenuanti generiche è vincolato dalla disciplina dell’ultimo comma dell’art. 69 c.p.; nel caso esaminato, le attenuanti sono state dichiarate equivalenti alla recidiva.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso comporta, nel caso in cui non sia esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la recidiva reiterata, ritualmente contestata, è concretamente ritenuta sussistente, il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche è soggetto al vincolo previsto dall’ultimo comma dell’art. 69 c.p.; non può quindi essere disposta la prevalenza delle attenuanti in contrasto con tale previsione.
- Sono inammissibili perché manifestamente infondati i motivi di ricorso che contestano la determinazione della pena o il bilanciamento delle circostanze quando la decisione impugnata espone una motivazione sufficiente e non illogica e risponde adeguatamente alle deduzioni difensive.
Come è indicizzato
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