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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16372/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal recupero di un'agevolazione fiscale sull'imposta di registro concessa in relazione a una compravendita immobiliare soggetta a prelazione legale della Soprintendenza per i beni culturali. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il termine decadenziale per l'adozione del provvedimento di revoca dell'agevolazione dovesse decorrere retroattivamente dalla data dell'atto di vendita, poiché il bene non era stato alienato nel triennio. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, periodo 6, parte I, allegato al T.U. imposta di registro, dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 e falsa applicazione dell'art. 1360 c.c., sostenendo che la retroattività della condizione legale opera solo tra le parti del contratto e non può essere opposta al terzo ente impositore per far decorrere anteriormente un termine in un momento in cui il presupposto impositivo non era ancora certo e il potere dell'Ufficio non era ancora sorto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di una compravendita immobiliare sottoposta a prelazione legale, la retroattività dell'effetto del contratto per effetto dell'art. 1360 c.c. vale nei rapporti inter partes ma non nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il potere impositivo di verificare la spettanza dell'agevolazione e disporne la decadenza sorge solo quando la condizione legale si è verificata e il destinatario dell'imposizione è individuato con certezza; non è quindi consentito far decorrere retroattivamente il termine decadenziale da una data anteriore, comprimendo il periodo utile per l'esercizio del potere dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per il Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stata denunciata la violazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata.

  • art. 1, periodo 6, parte I, allegato al T.U. imposta di registro

    norma richiamata come base dell'agevolazione fiscale oggetto di revoca.

  • art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per contestare il dies a quo del termine decadenziale per l'esercizio del potere di recupero dell'imposta.

  • art. 1360 c.c.

    la retroattività della condizione è stata ritenuta operante solo tra le parti del contratto e non opponibile al terzo ente impositore per far retroagire termini decadenziali.

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva, che esige l'individuazione effettiva del soggetto passivo prima dell'esercizio del potere impositivo.

  • d.lgs. n. 42/2004

    richiamato per il divieto di trasmissione anticipata del possesso nell'ambito della prelazione culturale.

  • artt. 1418 e 1419 c.c.

    richiamati in relazione alla possibile nullità di patti contrari a norme imperative.

Massime di principio

  • La retroattività della condizione legale prevista dall'art. 1360 c.c. opera nei soli rapporti tra le parti del contratto e non può essere opposta all'amministrazione finanziaria per anticipare il decorso di termini decadenziali o per far sorgere prima il potere impositivo.
  • Quando l'efficacia del negozio e l'individuazione del definitivo soggetto passivo dipendono dal verificarsi di una condizione legale, il potere dell'Ufficio di verificare la spettanza dell'agevolazione e di disporne la revoca sorge solo al momento dell'avveramento della condizione, non anteriormente.
  • Non è consentito comprimere il periodo di esercizio del potere impositivo facendo decorrere il termine decadenziale da un momento in cui il presupposto fiscale non era ancora concretamente e univocamente determinato.
  • Il principio di capacità contributiva richiede che il potere impositivo sia esercitato in relazione a un destinatario effettivamente individuato, non rispetto a un soggetto ancora incerto alla data dell'atto condizionato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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