Sentenza n. 1776/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Asiago n. 47 del 24 aprile 2026, avente ad oggetto «Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della legge regionale n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”»; - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Asiago n. 77 del 17 giugno 2026, avente ad oggetto «Modifica ordinanza sindacale n. 47 del 24.04.2026 - Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della legge regionale n. 38 del 10.09.2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”»; - del «Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 marzo 2019; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali che disciplinavano gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro e regolamento comunale sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali n. 47 del 24 aprile 2026 e n. 77 del 17 giugno 2026, nonché il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 26 marzo 2019, deducendo l’illegittimità delle restrizioni orarie introdotte per l’attività di gioco lecito. Le ordinanze prevedevano interruzioni quotidiane dalle 07:00 alle 09:00, dalle 13:00 alle 15:00, dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 24:00 alle 07:00, consentendo il gioco per undici ore giornaliere, articolate in tre fasce discontinue, a fronte di tredici ore di interruzione complessiva, di cui sette consecutive durante la notte. Nel corso del giudizio, prima dell’esame della domanda cautelare, il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 100 del 26 agosto 2026, sostituendo integralmente i provvedimenti impugnati. La società ha dichiarato di non voler impugnare il nuovo atto, ritenendolo una regolazione oraria diversa e più ragionevole, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ovvero, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’ordinanza n. 100 del 2026 aveva integralmente sostituito le ordinanze impugnate e che la stessa ricorrente aveva espressamente riconosciuto la piena soddisfazione dell’interesse azionato, dichiarando di non voler contestare il nuovo regime orario. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione sia della dichiarazione della società sia della condotta dell’amministrazione, che ha rivalutato i provvedimenti per bilanciare le esigenze delle attività imprenditoriali con la tutela delle fasce più sensibili della popolazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione sostituisce integralmente i provvedimenti impugnati con un nuovo atto e il ricorrente dichiara che il nuovo assetto soddisfa integralmente il proprio interesse, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile previo avviso alle parti, anche quando la causa viene decisa prima dell’esame della domanda cautelare.
- La sostituzione dei provvedimenti impugnati con un nuovo atto non determina la cessazione della materia del contendere in via automatica: è necessario che dal nuovo assetto e dalle dichiarazioni processuali emerga l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere.
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