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Sentenza

Sentenza n. 3962/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n.1711/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 1711/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1711/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha dato integrale esecuzione alla pronuncia, come dichiarato dal ricorrente con atto depositato il 27 giugno 2026. Non risultano ulteriori contestazioni o motivi di illegittimità dedotti, essendo la controversia limitata all'adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, rilevando che l'inadempimento dell'amministrazione non era controverso al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento intervenuto nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo e la pretesa del ricorrente risulta completamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento non era controverso e il ricorso era stato reso necessario dalla condotta dell'amministrazione.
  • La liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza può tenere conto del valore estremamente contenuto della controversia e del carattere minimo e stereotipato delle attività difensive richieste.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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