Cassazione Penale, Sentenza n. 31529/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato ex nunc, dal 13 settembre 2025, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato e provvisoriamente sospeso dal Magistrato di sorveglianza. La revoca era stata motivata sulla base di una nuova condotta ritenuta incompatibile con la prosecuzione della prova, perché descritta in una denuncia-querela del 13 settembre come riconducibile a fatti di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia, in continuità con il delitto per cui il soggetto stava scontando la pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, contestando l'affermazione secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state autografe e non rese davanti alla polizia; 2) vizio di motivazione per non avere il Tribunale applicato, in alternativa alla revoca dell'affidamento, la detenzione domiciliare come misura intermedia. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto al vizio di motivazione e inammissibile quanto alla dedotta mancata assunzione di prova decisiva, perché tale censura non è deducibile nel procedimento di sorveglianza, che si svolge con rito camerale, e non nel giudizio dibattimentale. Ha inoltre escluso che la questione sulla modalità di remissione della querela fosse decisiva, osservando che, nella motivazione del Tribunale, essa era comunque irrilevante rispetto all'ammissione di responsabilità resa dal condannato all'UEPE e alla valutazione complessiva della sua incompatibilità con la prosecuzione della misura. È stato poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la doglianza sulla mancata concessione della detenzione domiciliare era superata dalla motivazione complessiva: la condotta accertata, incompatibile con l'affidamento in prova, comportava un giudizio negativo anche rispetto alla misura alternativa richiesta in subordine, alla luce del comune presupposto della collaborazione e dell'idoneità del condannato a rispettare le prescrizioni.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale va revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile nel giudizio dibattimentale, non nel procedimento di sorveglianza che si svolge in rito camerale.
art. 52 d.lgs. n. 196/03
È disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del provvedimento per ragioni di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di omessa assunzione di una prova decisiva previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché tale censura appartiene al giudizio dibattimentale e non al rito camerale.
- Ai fini della revoca dell'affidamento in prova, rileva ogni comportamento del condannato che, per gravità e incompatibilità con la legge o con le prescrizioni, dimostri l'impossibilità di proseguire utilmente la misura.
- Quando la motivazione del giudice di merito, considerata nel suo complesso, rende irrilevante uno specifico fatto prospettato in ricorso, la mancata risposta espressa su quel punto non è di per sé censurabile in cassazione.
- La richiesta subordinata di detenzione domiciliare può essere valutata in alternativa all'affidamento in prova, ma il giudizio negativo sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni può giustificare il diniego anche di tale misura, se la motivazione complessiva esprime una prognosi sfavorevole comune.
- L'affidamento in prova e la detenzione domiciliare sono misure diverse per intensità e finalità, ma condividono il presupposto della capacità del condannato di attenersi alle condizioni imposte; la loro concessione può essere esclusa da un'unica valutazione negativa sulla affidabilità del soggetto.
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