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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7077/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del riesame di Venezia per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) ed estorsione aggravata. L'accusa ricostruisce un episodio del 2013 in cui, per ottenere il prezzo concordato per la lavorazione di un'autovettura, Cubi si sarebbe presentato in officina con Napoli e Francesco Versace, minacciando e malmenando la vittima (Fornasari); ulteriori visite (2014-2015) dei fratelli Giardino avrebbero incrementato l'intimidazione, inquadrata come escalation mafiosa. La difesa contesta la gravità indiziaria: sostiene che la singola presenza di Versace non fu intimidatoria, che l'incarico era formale, manca relazione cronologica tra aumento di prezzo e visite, gli intercettati non coinvolgono direttamente il ricorrente, i tabulati telefonici non sono in atti o sono giustificati da rapporti di lavoro, e che, comunque, si dovrebbe trattare di esercizio arbitrario delle ragioni o al massimo di estorsione tentata. Quanto al reato associativo, la difesa nega il coinvolgimento in traffici di stupefacenti, contesta un ruolo di raccordo e l'attinenza dei furti all'attività del sodalizio; sostiene altresì che la presunta infiltrazione nella ditta Cubi non è dimostrata e che le chat e i messaggi non provano una stabile adesione mafiosa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla gravità indiziaria sia in relazione all'estorsione sia al reato associativo. Ha affermato che l'idoneità intimidatoria della condotta si valuta oggettivamente e che la partecipazione attiva del ricorrente (in particolare il contatto fisico con la vittima) consente di inferire il suo ruolo nell'azione estorsiva. Ha escluso che i fatti debbano essere riqualificati ex art. 393 c.p. come semplice esercizio arbitrario delle ragioni, osservando che gli agenti perseguevano interessi personali oltre al sostegno al creditore. Ha respinto anche la richiesta di riqualificazione in estorsione tentata per difetto di interesse processuale concreto all'impugnazione e per carenza di allegazioni specifiche da parte del ricorrente. Quanto all'associazione mafiosa, la Corte ha ritenuto plausibile l'infiltrazione della famiglia Versace nell'azienda di Cubi sulla base di conversazioni intercettate, partecipazione a reati (furti), chat con immagini di armi e pianificazione di ritorsioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1, cod. pen.

    Richiamata come aggravante e criterio di contestazione dell'estorsione; l'inquadramento under 416-bis.1 influenza la valutazione delle esigenze cautelari e l'applicazione delle presunzioni di pericolo previste dal codice di procedura.

  • art. 393 cod. pen.

    Valutata la possibilità di riqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale qualificazione perché i terzi intervenuti non si sono limitati a offrire un contributo al creditore ma hanno perseguito interessi personali ulteriori.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per valutare l'ammissibilità delle doglianze: l'impugnazione deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla questione dedotta, onere che il ricorrente non ha assolto in relazione alla richiesta di riqualificazione del fatto.

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'inclusione dei reati aggravati dalla fattispecie di cui all'art. 416-bis.1 tra quelli per i quali valgono specifiche regole procedurali e di durata della custodia cautelare.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per la doppia presunzione in tema di esigenze cautelari nei reati di particolare allarme sociale (es. aggravati da 416-bis.1), con impatto sul mantenimento della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese di giudizio a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012 (D'Andrea)

    Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'idoneità intimidatoria della condotta rileva in rapporto alle circostanze oggettive e non richiede la prova dell'effettiva intimidazione della vittima.

  • Sezioni unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Sezioni unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027

    Giurisprudenza richiamata in tema di esercizio arbitrario delle ragioni: il reato è configurabile quando il terzo si limita ad agevolare il creditore, ma non quando persegue interessi ulteriori, circostanza che qui ha indotto a scartare la riqualificazione ex art. 393.

Massime di principio

  • L'elemento intimidatorio nell'estorsione si valuta in relazione all'idoneità oggettiva della condotta e delle circostanze: non è necessario provare che la vittima si sia effettivamente intimidita.
  • La partecipazione attiva (anche fisica) a un'azione minacciosa rende logicamente deducibile il ruolo qualificato dell'agente nell'estorsione e può rafforzare la gravità indiziaria.
  • La riqualificazione del fatto da consumato a tentato, in sede di impugnazione cautelare, richiede che il ricorrente dimostri un interesse concreto e allegazioni specifiche; l'assenza di ciò può rendere inammissibile la doglianza.
  • Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione, occorre valutare lo scopo del terzo intervento: se il terzo persegue un interesse proprio o una finalità ulteriore oltre l'aiuto al creditore, si esclude la scriminante dell'esercizio arbitrario.
  • L'inferenza della partecipazione a un'associazione mafiosa può fondarsi su elementi indiretti ma convergenti: infiltrazione stabile in un'attività economica, comunicazioni intercettate che mostrano controllo o vantaggi, partecipazione a reati comuni e diffusione/condivisione di elementi di forza o armi.
  • In sede cautelare, l'aggravante "mafiosa" incide fortemente sulle esigenze cautelari e sulle presunzioni a favore della misura, diminuendo la possibilità di ottenere l'annullamento della custodia se sussistono indizi coerenti.

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