Ordinanza n. 3208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 43/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti di compensazione adottati dal G.S.E.
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TRGA di Bolzano che aveva rigettato la richiesta di sospensione degli atti di compensazione del G.S.E., proponendo in primo grado anche una domanda di accertamento dell’insussistenza del credito vantato dal Gestore. Il G.S.E. ha reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., trattandosi di controversia concernente provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia. Quanto alla competenza territoriale, è stato dedotto e rilevato che il G.S.E., soggetto pubblico a carattere ultraregionale, ha sede in Roma; che gli effetti diretti degli atti di compensazione non sono limitati al territorio della Provincia di Bolzano, poiché le somme confluiscono sul complessivo Conto energia con effetti estesi all’intero territorio nazionale; e che la controversia investe l’intero rapporto amministrativo tra il G.S.E. e la società, anche per effetto della domanda di accertamento del credito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’incompetenza territoriale del TRGA di Bolzano in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice indicato ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., con possibilità di riproporre la domanda cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 8, c.p.a. Nonostante l’incompetenza del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto provvisoriamente l’appello cautelare e sospeso l’efficacia degli atti gravati, per evitare che la parte restasse priva di tutela fino alla riassunzione davanti al giudice competente. La misura cautelare, concessa in applicazione analogica dell’art. 15, comma 7, c.p.a. e del principio di indefettibilità della tutela cautelare derivante dall’art. 24 Cost., perderà efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Le spese dell’incidente cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a.
le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
La controversia sugli atti di compensazione del G.S.E. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale non spetta al TRGA di Bolzano perché gli effetti degli atti non sono limitati al territorio provinciale o regionale.
art. 13, comma 3, c.p.a.
Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
Per gli atti adottati da un soggetto pubblico ultraregionale, con effetti non territorialmente limitati, è competente il TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede; nel caso concreto, il TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4, c.p.a.
La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
L’inderogabilità della competenza territoriale si estende anche alla fase cautelare.
art. 15, comma 1, c.p.a.
Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado
Il difetto di competenza può essere rilevato d’ufficio fino alla decisione di primo grado.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
art. 15, comma 7, c.p.a.
È stato applicato analogicamente per limitare temporalmente l’efficacia della tutela cautelare concessa dal giudice d’appello, fino a trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.
art. 15, comma 8, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda cautelare davanti al giudice territorialmente competente.
art. 62, comma 4, c.p.a.
Rende applicabile anche all’appello cautelare la rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare di primo grado.
art. 24 Cost.
La tutela cautelare è considerata forma di tutela immanente e indefettibile, necessaria a evitare che la parte resti temporaneamente priva di protezione giurisdizionale.
art. 3, comma 1, n. 2), d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426
La sezione autonoma di Bolzano è competente per gli atti di amministrazioni non aventi sede nella Provincia soltanto quando la loro efficacia è limitata al territorio provinciale.
Massime di principio
- Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva in materia di produzione di energia, la competenza territoriale deve essere individuata secondo i criteri inderogabili dell’art. 13 c.p.a., applicabili anche alle misure cautelari.
- Quando un soggetto pubblico a carattere ultraregionale adotta atti i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una specifica regione o provincia, è competente il TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede.
- La competenza territoriale del giudice amministrativo deve essere valutata considerando l’oggetto complessivo della controversia e l’estensione degli effetti diretti degli atti impugnati; la proposizione di una domanda di accertamento relativa all’intero rapporto amministrativo può escludere la competenza di un tribunale individuato sulla base della sola localizzazione territoriale del destinatario.
- Anche quando il giudice di primo grado è territorialmente incompetente, il giudice d’appello cautelare può adottare una misura provvisoria e temporalmente limitata per evitare che la parte rimanga priva di tutela fino alla riassunzione davanti al giudice competente.
- La tutela cautelare, quale espressione del diritto di difesa, deve essere assicurata anche nella transizione tra la declaratoria di incompetenza del giudice adito e l’instaurazione del giudizio davanti al giudice competente; la misura provvisoria può essere assoggettata a un termine di efficacia entro il quale riproporre la domanda cautelare.
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