Sentenza n. 11035/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza Tribunale di Tivoli n. 103/2025, pubblicata in data 22/01/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 2680/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 103/2025, relativa all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 103/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta docente, con attribuzione di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l’avvenuto adempimento né giustificare l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività della sentenza da eseguire e la competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito lo ha accolto, constatando che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, non aveva contestato l’inadempimento e non aveva fornito alcuna giustificazione. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando eventualmente una limitata discrezionalità solo sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l’attribuzione dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, operativo per 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato, previa richiesta della ricorrente e verifica preliminare dell’adempimento. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della persistente e seriale inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento e i poteri del giudice dell’ottemperanza, compreso l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, commi 121-124, legge 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia.
- L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
- La costituzione dell’amministrazione con formula di stile, senza contestazione dell’inadempimento e senza prova dell’avvenuto adempimento, non impedisce l’accoglimento del ricorso per ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti dagli atti.
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