Sentenza n. 1675/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 438/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 438/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 438/2024 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 24 gennaio 2025 e notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo. Il Ministero, intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al decreto ingiuntivo munito di esecutorietà. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. L'esecuzione comprende le somme liquidate dal giudice ordinario, incluse le spese legali di euro 259,00, gli esborsi di euro 21,50, IVA, CPA e successive occorrende, se non già pagate, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, opererà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il rito di ottemperanza applicato per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale; il TAR ha accolto il ricorso e ordinato l'esecuzione, con nomina preventiva del commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 24/01/2025.
La certificata esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce il presupposto per ordinarne l'esecuzione in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- La persistente mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà consente al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di ordinare l'adempimento del titolo entro un termine determinato.
- In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte creditrice se l'amministrazione non esegue il titolo nel termine assegnato.
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