Cassazione Civile, Ordinanza n. 25179/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel giudizio di merito una parte, assistita da un difensore, era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia previdenziale. Il tribunale, con provvedimento successivo, aveva negato la liquidazione dei compensi al difensore ritenendo incompatibile il permanere del beneficio con la richiesta di distrazione delle spese formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nel giudizio di merito. Proposta opposizione dalla parte e dal difensore, il tribunale l'aveva rigettata aderendo all'orientamento secondo cui la richiesta di distrazione comporterebbe rinuncia, anche implicita, al patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 93 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la distrazione non possa incidere sulla precedente ammissione al patrocinio e che la revoca del beneficio sia ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la legittimazione a ricorrere spettasse solo alla parte ammessa al patrocinio, non anche al difensore, poiché la decisione impugnata incideva sul venir meno del beneficio, diritto del solo beneficiario. Nel merito ha accolto il ricorso, dando continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore non integra rinuncia, neppure implicita, al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza del tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 D.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma del testo unico sulle spese di giustizia, nel quadro della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi
art. 83 D.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma del testo unico sulle spese di giustizia, in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio
art. 93 c.p.c.
la richiesta di distrazione delle spese non determina, di per sé, rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
art. 3 Cost.
invocato nel ricorso come parametro costituzionale a sostegno della censura
art. 24 Cost.
invocato nel ricorso come parametro costituzionale a sostegno della censura
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore nel giudizio di merito non comporta rinuncia, neppure implicita, al beneficio già concesso alla parte.
- La revoca o la perdita del beneficio del patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina speciale, non potendo desumersi da comportamenti processuali non espressamente previsti come causa di cessazione del beneficio.
- Quando il provvedimento impugnato incide sul venir meno del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione all'impugnazione spetta alla sola parte beneficiaria, titolare del diritto al patrocinio, e non anche al difensore, salvo che il beneficio sia ancora integro e si controverta solo sulla liquidazione del compenso.
- La domanda di distrazione delle spese e il regime del patrocinio a spese dello Stato sono istituti distinti e non automaticamente incompatibili, dovendo essere interpretati in modo da non sacrificare il diritto di difesa del beneficiario oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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