Cassazione Penale, Ordinanza n. 16931/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione. La censura mirava, in sostanza, a contestare la misura dell'aumento sanzionatorio ritenendolo non adeguatamente motivato e sproporzionato. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la doglianza tendeva a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, prospettazione non consentita in sede di legittimità, e osserva che nel giudizio di merito la motivazione sulla pena era congrua, anche perché la pena base era già stata determinata in misura molto contenuta ai sensi dell'art. 81 c.p.; inoltre il motivo era stato formulato in appello in termini generici, senza allegare specificamente una sproporzione degli aumenti irrogati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'aumento di pena per continuazione, osservando che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e che in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo ipotesi di arbitrio o manifesta illogicità, qui escluse. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato per evidenziare che la pena era già stata determinata in misura molto contenuta in relazione alla continuazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione e le variazioni per circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sola congruità della pena per ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
- Quando la motivazione del giudice di merito dia conto della scelta sanzionatoria e il motivo di appello sia generico o non alleghi specificamente la sproporzione dell'aumento, la doglianza in cassazione è inammissibile.
- Se la pena è già stata contenuta per effetto della disciplina della continuazione, non può pretendersi un'ulteriore riduzione in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Come è indicizzato
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