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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41557/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell'11/11/2024 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato. In primo grado Giaffreda era stato condannato per omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 per un importo di €196.469,23 relativo all'anno 2015. In cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in particolare che la sola produzione del modello 770 e la dichiarazione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate sull'acquisizione telematica dei CUD non provano il "rilascio" (la effettiva consegna) delle certificazioni ai sostituiti, elemento necessario per integrare il delitto di omesso versamento di ritenute certificate

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parte introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, per integrare il reato di cui all'art. 10-bis è necessario provare che l'omesso versamento si riferisse a ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate (consegnate) ai sostituiti. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente l'acquisizione telematica dei CUD e la produzione del modello 770, mentre il testimone aveva solo detto che i CUD erano stati acquisiti al sistema dell'Anagrafe tributaria senza riscontri tra CUD e dati del 770 e senza prova della materiale consegna ai lavoratori. Poiché mancava la prova dell'elemento costitutivo del reato, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata favorevole al ricorrente. Conseguenza: il criterio penale richiede prova del rilascio delle certificazioni; in assenza di tale prova la fattispecie, ove sussistano ritenute risultanti solo dalla dichiarazione e non risultino certificazioni rilasciate, attiene alla sfera dell'illecito amministrativo tributario

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    La fattispecie penale dell'omesso versamento di ritenute ha rilevanza penale quando il mancato versamento riguarda ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate (consegnate) ai sostituiti; la mera trasmissione telematica della dichiarazione (modello 770) non è di per sé idonea a provare il rilascio della certificazione

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158/2015

    "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che aveva introdotto la locuzione citata, perché aveva ampliato la fattispecie penale senza adeguata delega e contrariamente al principio di legalità penale; per effetto della declaratoria è stato ripristinato il regime anteriore che richiede la prova del rilascio delle certificazioni

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 87/2024

    Norma di novellazione che ha recepito la pronuncia della Corte costituzionale modificando la struttura dell'art. 10-bis in conformità alla censura costituzionale

  • art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, d.P.R. n. 322/1998

    Prevede distinti adempimenti: la trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate e il rilascio (consegna) della certificazione a ciascun sostituito; sono obblighi diversi e non surrogabili l'uno con l'altro

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Principio di legalità in materia penale: la disciplina incriminatrice deve essere chiara e prevedibile e non può essere ampliata oltre la delega conferita al legislatore delegato

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di disporre la pronuncia di annullamento o altro provvedimento; nel caso di specie ha consentito di decidere senza rinvio dato l'assenza di prova dell'elemento costitutivo del reato

Massime di principio

  • Per integrare penalmente l'omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) è necessario provare che le ritenute risultino da certificazioni effettivamente rilasciate (materialmente consegnate) ai sostituiti; la sola presentazione telematica del modello 770 non è di per sé prova del rilascio
  • La mera acquisizione telematica dei CUD nell'Anagrafe tributaria o la testimonianza del funzionario che i CUD sono stati acquisiti non sostituiscono la prova della materiale consegna delle certificazioni ai lavoratori
  • Se l'omesso versamento riguarda ritenute risultanti solo dalla dichiarazione e non da certificazioni rilasciate, la fattispecie rileva come illecito amministrativo tributario e non come reato penale
  • In sede di imputazione la contestazione deve essere formulata in modo da specificare che le ritenute cui si riferisce l'omesso versamento risultano da certificazioni rilasciate ai sostituiti, altrimenti il capo d'imputazione rischia di essere viziato in base alla giurisprudenza post-declaratoria della Consulta
  • Per la prova del rilascio delle certificazioni la Procura deve produrre elementi diretti di consegna (es. copie con ricevute, sottoscrizioni dei destinatari, testimonianze dei sostituiti) o altri elementi di riscontro che dimostrino la effettiva esternazione delle certificazioni rispetto al loro redattore
  • In fase difensiva è efficace contestare la valenza probatoria del modello 770 e dell'acquisizione telematica dei CUD quando manchi la prova della consegna ai lavoratori; ciò può determinare l'annullamento della condanna per insufficienza di prova
  • Occorre tener conto degli effetti della prescrizione: anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, per ottenere una formula più favorevole è possibile impugnare la decisione e far valere l'insussistenza dell'elemento costituzionale del reato

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