Cassazione Penale, Ordinanza n. 04835/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguarda, in modo generico, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva già riconosciuto tali attenuanti, ma in equivalenza rispetto alle aggravanti contestate; il ricorso non si confronta quindi con la reale decisione impugnata e pretende, in sostanza, una diversa valutazione del giudizio di bilanciamento e della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la sentenza impugnata, poiché le attenuanti generiche erano state già riconosciute in primo grado e confermate in appello, seppure in equivalenza con le aggravanti. Inoltre, ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata incontra il divieto espresso dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., e che la graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se privo di motivazione sufficiente o affetto da illogicità manifesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69, quarto comma, cod. pen.
La Corte richiama la norma per affermare che la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non è consentita quando opera il divieto previsto dal comma quarto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque manifestamente infondato.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, così come la graduazione della pena, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata non può essere riconosciuta quando osti il divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.
Come è indicizzato
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