Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36461/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, mediante il difensore avv. Simone Viva, impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto la rinnovata applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Si censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo che, nonostante l'appello del Pubblico Ministero avesse carattere devolutivo, il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto comunque valutare l'attualità delle esigenze cautelari (fra cui il periculum in mora) e che tali esigenze in realtà non sussisterebbero nei termini previsti dalla norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti della decisione oggetto di censura e ai profili ad essi connessi. Qui il Pubblico Ministero aveva impugnato la perdita di efficacia della misura invocando la procedibilità d'ufficio per i reati di lesioni gravi (art. 583 c.p.). Il Tribunale del Riesame si è quindi limitato al motivo d'appello del PM e ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari, senza dover riesaminare integralmente i presupposti originari della cautela non sollevati nel giudizio d'appello dall'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello del Pubblico Ministero; qui è richiamato per spiegare il carattere devolutivo dell'impugnazione del PM e la relativa limitazione della cognizione del giudice d'appello ai punti contestati dall'appellante

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari personali. Il ricorrente invoca la violazione di questa norma sostenendo che sarebbe dovuto esserci un esame sull'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ricorda però che tale valutazione in appello è vincolata ai profili dedotti dall'appellante

  • art. 583 c.p.

    Reato di lesioni gravi: rilevante perché la qualificazione penale ha determinato, secondo il PM, la procedibilità d'ufficio e dunque la possibilità di ripristinare la misura cautelare

  • art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    Prevede il termine per la presentazione della querela; la mancata presentazione entro il termine aveva determinato la perdita di efficacia della misura che la Corte d'appello aveva disposto, fatto poi impugnato dal PM

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; usato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 28 Reg. esec. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Centrale nel giustificare la condanna alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dell'impugnazione è evidente e il ricorrente non può essere ritenuto esente da colpa

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U n. 8/1997; Sez. 6 n.1414/1992; altre sezioni richiamate)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui la cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai motivi dell'appello e ai punti a essi connessi, mentre il riesame ha cognizione piena

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare la cognizione del giudice è limitata ai punti oggetto di gravame e ai profili a essi connessi: il giudice d'appello non è tenuto a riesaminare autonomamente tutti i presupposti della misura se non sono stati contestati dall'appellante
  • Se il Pubblico Ministero impugna per ragioni di procedibilità (es. trasformazione in perseguibilità d'ufficio), il Tribunale del Riesame può limitarsi a decidere su quel motivo e, se fondato, ripristinare la misura originaria senza un esame globale non sollecitato
  • Il difensore dell'imputato deve formulare richieste e motivi chiari e specifici nell'ambito del giudizio d'appello se vuole che il Tribunale valuti anche l'attualità delle esigenze cautelari (periculum in mora, necessità e proporzionalità)
  • I ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità delle doglianze
  • Quando la perdita di efficacia di una misura è collegata a termini procedurali (es. mancata querela entro il termine previsto), la successiva evoluzione della procedibilità (es. riconoscimento della procedibilità d'ufficio) può giustificare il ripristino della misura su impugnazione del PM

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.