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Parere

Parere n. 595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione; dalla dottoressa Claudia Coniglio e dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, di concerto con la Commissione d’Albo degli Educatori Professionali all’interno dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, la Regione Calabria e il Ministero della salute nonché nei confronti del dottor Francesco Antonio Labonia, della dottoressa Maria Stella Bennardo e della APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani per l’annullamento: - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 967 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto “Presa d’atto del verbale finale del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti - educatore professionale, Categoria D”; - del provvedimento di attestazione di assunzione dell’Azienda Sanitaria di Crotone n. 0013571 del 15 marzo 2023; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, in particolare la determina n. 1314 del 24 dicembre 2020.

Giustizia amministrativa202300462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione di presa d’atto della graduatoria e dell’esito di un concorso pubblico per due posti di educatore professionale, del successivo provvedimento di assunzione e degli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di due posti di educatore professionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 3/2018, del decreto ministeriale n. 520/2018 e della lex specialis della procedura, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza. I ricorrenti hanno inoltre affermato la propria legittimazione e la persistenza dell’interesse ad agire nonostante la precedente definizione in rito di un ricorso giurisdizionale e la successiva contrattualizzazione degli assunti. Nel corso del procedimento, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha notificato e depositato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha quindi riguardato esclusivamente gli effetti processuali dell’opposizione, senza esame dei motivi di merito né dell’istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha verificato che l’opposizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone era stata effettivamente depositata, nonché rituale e tempestiva. Ha pertanto ritenuto che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. La domanda cautelare è stata assorbita. Il merito delle censure relative al concorso, alla graduatoria e alle assunzioni non è stato esaminato. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento con cui una parte sceglie di adire il giudice precostituito per legge e impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale che presuppone la concorde volontà delle parti.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

L’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione della parte consente di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; se rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • legge n. 3/2018

    Invocata dai ricorrenti quale parametro sostanziale della legittimità della procedura concorsuale, senza essere esaminata nel merito a causa della trasposizione.

  • decreto ministeriale n. 520/2018

    Invocato dai ricorrenti quale parametro regolativo della procedura e della figura professionale, senza esame della relativa censura per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del procedimento straordinario.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi del rimedio; la volontà contraria manifestata mediante opposizione impedisce la prosecuzione della sede straordinaria.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nell’ambito dello stesso ricorso resta assorbita e non richiede una decisione autonoma da parte della Sezione consultiva.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a una procedura concorsuale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da enti rappresentativi di professioni sanitarie, da una professionista e da un ordine territoriale, con istanza cautelare, contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, la Regione Calabria e il Ministero della salute. Il ricorso riguardava gli atti conclusivi di un concorso pubblico per titoli ed esami volto alla copertura a tempo indeterminato di due posti di educatore professionale.

Atti impugnati e censure

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone n. 967 del 21 dicembre 2022, relativa alla presa d’atto del verbale finale del concorso, del provvedimento di attestazione dell’assunzione n. 0013571 del 15 marzo 2023 e degli ulteriori atti connessi, tra cui la determina n. 1314 del 24 dicembre 2020.

Le censure dedotte riguardavano:

  • la violazione e falsa applicazione della legge n. 3/2018;
  • la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 520/2018;
  • l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
  • la manifesta irragionevolezza;
  • la violazione della lex specialis della procedura concorsuale;
  • la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

I ricorrenti avevano inoltre prospettato la propria legittimazione e la persistenza dell’interesse ad agire nonostante la precedente definizione in rito di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria e la successiva contrattualizzazione dei candidati assunti.

Opposizione dell’amministrazione

Nel corso dell’istruttoria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha notificato a tutte le parti, il 15 maggio 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.

Il Ministero della salute, nella relazione istruttoria, ha rappresentato l’avvenuta opposizione e ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha accertato che la copia dell’atto di opposizione era stata effettivamente depositata e ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure relative alla legittimità del concorso, della graduatoria e delle assunzioni.

Il Consiglio di Stato ha richiamato la natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale. In tale prospettiva, l’opposizione rappresenta lo strumento con cui una parte manifesta la volontà di adire il giudice precostituito per legge. La prosecuzione del rimedio straordinario presuppone, infatti, la concorde volontà delle parti.

Esito

Il parere ha concluso nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata assorbita. La decisione non contiene alcuna valutazione sui motivi di merito né sulla fondatezza delle pretese relative alla procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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