Sentenza del 20/01/2023 n. 1846 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, che recuperava a tassazione maggiori ricavi e disconosceva costi (IRPEG, IRAP, IVA) per presunte cessioni in nero rilevate tramite differenze inventariali e per fatture ritenute generiche/indeducibili. La società sosteneva che le differenze erano dovute a passaggi interni tra magazzini e ha prodotto in sede di rinvio una relazione peritale a sostegno di tale tesi; inoltre chiedeva il riconoscimento dei costi sostenuti anche in via forfetaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della V.I.M. Srl. Ha confermato che la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha correttamente ritenuto inammissibile la relazione peritale prodotta dalla società come documento nuovo e meramente veicolativo di prove non offerte nei precedenti gradi. Ha altresì ritenuto che la contribuente non abbia efficacemente incontrovertuto la presunzione legale di cessione prevista dal D.P.R. n. 441/1997, né prodotto documentazione idonea a giustificare la deducibilità dei costi (fatture troppo generiche). Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato assorbito. La V.I.M. è stata condannata al pagamento delle spese processuali per complessivi Euro 12.000,00 oltre oneri accessori e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441/1997
art. 1, art. 2, art. 4, comma 2; art. 1, comma 5
Le differenze inventariali costituiscono presunzione legale idonea a giustificare l'accertamento di cessioni in nero salvo che il contribuente le revochi con le prove ammesse dal D.P.R. (in particolare dimostrando la consegna a terzi a titolo non traslativo della proprietà nelle modalità previste).
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per la deducibilità dei costi non è sufficiente la mera imputazione contabile: serve documentazione che consenta di identificarne importo, oggetto, ragione e coerenza economica; fatture generiche non sono idonee.
D.Lgs. n. 546/1992
Norme sul processo tributario richiamate in relazione alla produzione documentale e alla gestione delle produzioni probatorie; il giudice del rinvio ha agito nel rispetto dei limiti di ammissibilità dei nuovi documenti.
Codice di procedura civile
art. 394 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c.) è sostanzialmente a istruzione chiusa: non sono ammissibili nuovi documenti salvo cause di forza maggiore, fatti sopravvenuti o esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento; i motivi per cassazione vanno valutati secondo i limiti dell'art. 360.
Codice civile
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto al decisum perché la questione non aveva contenuto decisorio nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Differenze inventariali riscontrate da verifiche fiscali costituiscono una presunzione legale di cessioni occultate; il contribuente ha l'onere di fornire prove specifiche e documentali per confutarla secondo le modalità previste dal D.P.R. 441/1997.
- Nel giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c.) la produzione di nuovi documenti è in linea di principio preclusa; sono ammessi nuovi elementi solo se giustificati da fatti sopravvenuti, impossibilità precedente di produrli per forza maggiore o esigenze istruttorie derivanti dalla decisione della Corte di cassazione.
- Le consulenze/relazioni peritali di parte che si limitano a veicolare risultati di documenti non prodotti nei precedenti gradi sono inammissibili in sede di rinvio; la perizia può invece essere utilizzata per il controllo tecnico della prova già chiusa ma non per introdurre nuova prova.
- Per la deducibilità dei costi fiscali non è sufficiente la registrazione contabile; serve documentazione idonea a ricostruire l'oggetto, quantità, qualità, motivo e congruità economica della spesa; fatture generiche non garantiscono la deducibilità.
- La mancata indicazione, in giudizio, di argomentazioni chiare che colleghino la censura alla violazione di norma rilevante può rendere il motivo inammissibile o inconferente.
- Quando il contribuente sostiene che movimenti tra magazzini giustificano differenze inventariali, è necessario produrre documenti probatori (e.g. bolle, documenti di trasporto, prove di consegna a terzi non traslative) nel corso del processo, non solo in sede di rinvio.
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