Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Alessi ha impugnato la conferma di condanna per il reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.) sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica del fatto: trattavasi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non di truffa, con conseguente omissione della declaratoria di improcedibilità per tardività della querela; la difesa afferma che i beni erano stati consegnati in conto visione e che l'eventuale interversione del possesso sarebbe avvenuta anteriormente alla querela; 2) violazione degli artt. 539, comma 2, e 597, comma 3, c.p.p., per avere la Corte d'appello concesso una provvisionale alla parte civile nonostante il primo giudice l'avesse rigettata e non vi fosse impugnazione sull'argomento, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; 3) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte della parte civile ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 (D.Lgs. n.137/2020), con la pretesa lesione della possibilità di replicare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo e il terzo motivo manifestamente infondati o privi di pregiudizio efficace e ha accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva condannato la Alessi al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, eliminando tale provvisionale. Quanto al resto del ricorso lo ha dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate a causa della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta è stata ritenuta truffa quando dagli atti emergono artifizi e raggiri necessari per ottenere la consegna dei beni inducendo in errore la parte offesa; la Corte territoriale ha valutato sussistente tale elemento motivazionale.
art. 646 c.p.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione, la norma (appropriazione indebita) si applica quando l'interversione del possesso avviene prima e gli artifizi sono solo dissimulatori; la Cassazione ha confermato la corretta distinzione operata dalla giurisprudenza tra i due istituti.
artt. 539, comma 2, e 597, comma 3 c.p.p.
Richiamati in relazione alla pronuncia sulla provvisionale: la Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice d'appello non può accogliere una provvisionale quando il primo grado l'aveva rigettata e la parte interessata non ha impugnato quel punto, per effetto del principio devolutivo e delle preclusioni dell'impugnazione.
art. 23-bis D.L. 137/2020 (D.Lgs. n.137/2020)
La norma disciplina comunicazioni e deposito telematico in fase camerale; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione delle conclusioni della parte civile non comporta automaticamente nullità purché non sia provato un concreto pregiudizio, visto anche l'accesso al fascicolo telematico e le possibilità di replica e impugnazione.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamata dalla difesa per la configurazione di nullità, la Corte ha ritenuto che la ipotizzata violazione non integra la nullità di cui a questa norma perché non è dimostrato il pregiudizio sul diritto di difesa.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 53153/2016 e Sez. U. n. 1/2000, Tuzzolino)
Principio consolidato: il giudice d'appello è vincolato dall'effetto devolutivo e non può decidere su questioni non devolute dall'impugnazione; quindi non può accogliere una domanda di provvisionale precedentemente rigettata se l'interessato non ha impugnato quel punto.
Massime di principio
- Quando dagli elementi probatori emergono artifizi e raggiri necessari per ottenere il bene, la fattispecie corretta è la truffa (art. 640 c.p.); se gli artifizi sono posti in essere soltanto dopo l'appropriazione a fini dissimulatori prevale l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
- La Corte d'appello non può accogliere in sede di gravame una domanda (es. provvisionale) che il primo grado aveva rigettato, se la parte interessata non ha impugnato quel punto: l'effetto devolutivo dell'impugnazione preclude al giudice del gravame di pronunciare su questioni non devolute.
- La mancata comunicazione di atti o conclusioni nell'ambito dei depositi telematici non determina automaticamente nullità processuale: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa; l'accesso al fascicolo telematico e le possibilità di impugnazione mitigano il pericolo di pregiudizio.
- In sede di Cassazione le censure già esaminate e motivate in sede di merito, se riceventi una motivazione congrua e completa, sono difficilmente superabili: la Suprema Corte verifica l'idoneità delle motivazioni della corte territoriale e interviene prevalentemente su profili di diritto o su vizi processuali evidenti.
- In ipotesi di reciproca soccombenza su diversi profili della lite la compensazione delle spese è una soluzione praticata dalla giurisprudenza di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →