Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8851/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Firenze il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale; il rigetto era stato confermato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 1405/2018, depositata il 18 giugno 2018. Aveva riferito di essere fuggito dal Senegal dopo essere stato minacciato di morte dal proprietario di un veicolo che aveva danneggiato in una collisione stradale. La Corte d’appello aveva ritenuto la vicenda riconducibile a un illecito civile e non idonea a fondare lo status di rifugiato; aveva escluso la protezione sussidiaria, anche sulla base delle fonti consultate, non ravvisando un conflitto armato rilevante nella zona di provenienza, diversa dal Casamance; aveva inoltre negato la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni individualizzate di vulnerabilità, reputando insufficiente la mera aspirazione a migliori condizioni lavorative. In cassazione il richiedente ha formulato quattro motivi: (1) omesso o erroneo esame delle dichiarazioni rese e delle allegazioni sulla condizione personale, nonché omessa valutazione della situazione del Paese; (2) omesso esame della pericolosità e della violenza generalizzata in Senegal; (3) diniego della protezione sussidiaria in relazione alle condizioni sociopolitiche del Paese, con dedotta violazione degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007, omesso esame delle fonti e omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; (4) omessa valutazione della protezione umanitaria e invocata applicazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, sul divieto di espulsione in caso di persecuzione nel Paese di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente, non si confrontavano con la motivazione impugnata ed erano generici: non indicavano quali dichiarazioni avrebbero potuto condurre a un diverso esito. La Corte d’appello aveva esaminato le fonti, comprese quelle prodotte dal ricorrente, e aveva motivatamente escluso i presupposti per il rifugio e per la protezione sussidiaria; le censure chiedevano quindi una rivalutazione del merito. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nel giudizio di merito mancavano allegazioni individualizzanti sulla vulnerabilità e il ricorso non replicava puntualmente alla relativa statuizione. La situazione generale del Paese non può sostituire la dimostrazione della condizione personale; la dedotta vulnerabilità per salute e alimentazione era nuova e astratta. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché generica e diretta a sollecitare un riesame di merito, la censura sul principio di non-refoulement. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35 D.Lgs. n. 25/2008

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso introdotto contro il diniego della Commissione territoriale; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.

  • artt. 7 e 14 D.Lgs. n. 251/2007

    Le norme sono invocate dal ricorrente in relazione alla protezione internazionale e sussidiaria, ma la Corte dichiara inammissibili le censure senza interpretarle nel merito.

  • art. 10 Cost.

    La norma è indicata tra le disposizioni che il ricorrente assume violate; la Corte non ne esamina il contenuto, dichiarando inammissibile la relativa censura.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    La disposizione è invocata in relazione al divieto di espulsione, ma la censura è dichiarata inammissibile senza un esame interpretativo della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

    La misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi del comma 1-quater è pari a quella prevista per il ricorso, ove dovuta.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione che contestano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente o delle fonti sul Paese devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare gli elementi specifici che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa; doglianze generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • La protezione umanitaria richiede allegazioni relative a fatti costitutivi individuali di vulnerabilità: il principio dispositivo pone sul richiedente l’onere di indicarli e il giudice non può introdurli d’ufficio.
  • La situazione generale del Paese d’origine, anche se critica, non può sostituire l’allegazione e la valutazione della condizione personale del richiedente ai fini della protezione umanitaria.
  • La deduzione di un rischio per salute o alimentazione, se formulata per la prima volta in cassazione e in termini astratti, non supera il difetto di allegazioni individualizzate e non consente una rivalutazione di merito.
  • La censura relativa al principio di non-refoulement deve contestare in modo specifico gli accertamenti sulla situazione personale e su quella del Paese; una critica meramente astratta è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.