Sentenza n. 1746/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - previa sospensione cautelare i. della nota del 31 luglio 2025 con la quale il Responsabile Unico del Progetto dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa E.I. dello Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato alla Nuova Ceriven s.r.l. che, per le motivazioni esposte nell'accluso Decreto di pari data, era stata esclusa dalla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del predetto d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro in forma pubblico-amministrativa, della durata di quattro anni, articolato su un unico lotto - CIG: B62B12BB8A - inerente alla fornitura di parti di ricambio, a quantità indeterminata, necessaria per la rimessa in efficienza dei veicoli di derivazione commerciale in dotazione agli enti, distaccamenti, reparti e comandi della forza armata, con un valore complessivo massimo presunto di € 31.500.000,00 iva esclusa. ii. del Decreto trasmesso con la citata nota sub i, con il quale il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore dell'Esercito ha disposto: a) l'esclusione dalla gara della Nuova Ceriven s.r.l.; b) l'escussione totale della cauzione provvisoria presentata a corredo della relativa domanda di partecipazione; c) la segnalazione all'ANAC del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 222, comma 10, del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i.; d) lo scorrimento della graduatoria e l'avvio delle successive fasi previste dalla lex specialis di gara. iii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale infra specificato inclusi: - la nota in data 31 luglio 2025, con la quale il Capo Ufficio Generale del Centro di responsabilità Amministrativa EI dello Stato Maggiore dell'Esercito ha escusso la cauzione depositata dalla Nuova Ceriven s.r.l. a corredo della domanda di partecipazione alla gara chiedendo al fideiussore di pagare il relativo importo in favore dell'Amministrazione resistente in ragione dell'intervenuta adozione del provvedimento di esclusione. - i verbali di prosecuzione della gara in data 1 e 25 agosto 2025 con i quali il seggio di gara ha determinato l'approvazione della documentazione amministrativa di cui all'offerta presentata dal costituendo RTI Gamma - Autoparts - NOVERI secondo, divenuto primo, graduato per effetto dell'esclusione dalla gara della Nuova Ceriven s.r.l.. - la proposta di aggiudicazione n. 95 in data 25.8.2025 in favore del testé citato ed odierno controinteressato costituendo RTI. - il Decreto in data 10 settembre 2025 con il quale il Capo Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato e approvato gli atti dei segmenti procedimentali ivi specificati ed ha aggiudicato l'appalto quadro per cui è causa agli operatori economici odierni controinteressati nella forma del costituendo RTI. e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna dell'Amministrazione resistente all'aggiudicazione del testé citato appalto e alla stipula del contratto; nonché al ritiro della richiesta di escussione della cauzione e della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esclusione dalla gara, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\11\2025: per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna dell’Amministrazione resistente all’aggiudicazione del testé citato appalto e al subentro nel contratto di appalto accordo quadro stipulato in data 27 ottobre 2025 con il n. 425 di repertorio, previa declaratoria della relativa inefficacia per effetto dell’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una gara per violazioni fiscali non definitivamente accertate, con escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all'ANAC e successiva aggiudicazione a un costituendo raggruppamento temporaneo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura aperta, svolta con inversione procedimentale, per l'affidamento di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di parti di ricambio per veicoli dell'Esercito, dal valore massimo presunto di 31.500.000 euro oltre IVA. L'esclusione era stata disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti tramite FVOE, in ragione di violazioni fiscali non definitivamente accertate il cui importo, calcolato al netto di sanzioni e interessi, superava la soglia del 10 per cento del valore dell'appalto prevista dall'art. 3 dell'allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento anziché dal Capo dell'Ufficio Generale; 2) violazione dell'art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.10, nonché difetto assoluto di istruttoria e motivazione, poiché la stazione appaltante avrebbe fatto derivare automaticamente l'esclusione dal superamento della soglia quantitativa, senza valutare concretamente l'incidenza delle violazioni sull'affidabilità dell'impresa; 3) in via subordinata, illegittimità dell'escussione della cauzione provvisoria; 4) in via subordinata, illegittimità della segnalazione all'ANAC. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi di scorrimento e aggiudicazione e, con motivi aggiunti, è stato chiesto il risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto già stipulato con l'aggiudicatario. Le controinteressate hanno eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestivo il ricorso per effetto della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 54, comma 2, c.p.a.; la deroga concernente il procedimento cautelare non esclude invece la sospensione dei termini per notificazione e deposito del ricorso, anche nel rito appalti. Nel merito, ha respinto il motivo di incompetenza: il disciplinare attribuiva al Responsabile della fase di affidamento il compito di proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di esclusione, sicché l'atto finale poteva essere adottato dal Capo dell'Ufficio Generale; inoltre, l'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 rimette alla stazione appaltante la definizione del modello organizzativo e la ripartizione delle competenze. Ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.10, ravvisando difetto di istruttoria e motivazione. Il superamento della soglia del 10 per cento qualifica la violazione fiscale come grave, ma non determina automaticamente l'esclusione: la stazione appaltante deve svolgere una valutazione discrezionale, anche tecnica, sull'incidenza concreta delle violazioni sull'affidabilità dell'operatore, considerando, tra gli altri elementi, il numero degli inadempimenti, la solidità economico-finanziaria dell'impresa, le iniziative adottate per superare la criticità, il valore e la complessità dell'appalto e la natura degli interessi lesi. Poiché l'amministrazione si era limitata a verificare il superamento della soglia, senza svolgere tale ulteriore apprezzamento, l'esclusione è stata annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Il motivo sull'escussione della cauzione è stato assorbito, in quanto l'atto era conseguenziale all'esclusione annullata. Il motivo sulla segnalazione all'ANAC è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la segnalazione era stata archiviata prima della proposizione del ricorso. Il TAR non ha disposto il subentro nel contratto né dichiarato l'inefficacia del contratto già stipulato, trattandosi di valutazioni riservate all'amministrazione e non direttamente esercitabili dal giudice nel caso concreto. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi accolto parzialmente limitatamente alla domanda di annullamento. L'amministrazione è stata condannata a rimborsare alla ricorrente 5.000 euro di spese, oltre oneri di legge e contributo unificato; le spese con le controinteressate sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, c.p.a.
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale si applica anche ai ricorsi soggetti al rito appalti, salvo le specifiche deroghe previste dal codice; la presenza di una domanda cautelare non esclude la sospensione dei termini per notificazione e deposito del ricorso.
art. 54, comma 3, c.p.a.
La deroga alla sospensione feriale riguarda esclusivamente la trattazione processuale della domanda cautelare durante il periodo feriale e non riduce i termini per proporre o depositare il ricorso.
art. 120 c.p.a.
Il rito appalti non comporta, di per sé, una deroga al regime generale della sospensione feriale dei termini.
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Responsabile unico del progetto
La disposizione consente alla stazione appaltante di adottare un modello organizzativo che ripartisca le competenze tra il RUP e il responsabile della fase di affidamento; la competenza di quest'ultimo può essere limitata alla proposta di esclusione, se così previsto dalla lex specialis.
art. 7, comma 1, lett. d), allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023
La previsione relativa ai compiti del responsabile della fase di affidamento non attribuisce automaticamente a tale figura ogni competenza prevista per il RUP, dovendosi fare riferimento al modello organizzativo concretamente adottato dalla stazione appaltante.
art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali
La causa di esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate è non automatica: il superamento della soglia di gravità non esaurisce la valutazione, ma impone alla stazione appaltante di motivare sull'incidenza concreta delle violazioni sull'affidabilità dell'operatore.
art. 3, comma 1, allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023
La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto
La soglia del 10 per cento individua la gravità quantitativa della violazione, ma non determina automaticamente l'espulsione, che richiede il successivo giudizio concreto sull'affidabilità dell'operatore.
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
La segnalazione all'ANAC era stata contestata quale atto conseguente all'esclusione, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse in ragione dell'intervenuta archiviazione della segnalazione.
art. 106 d.lgs. n. 36/2023
La censura relativa all'escussione della cauzione provvisoria è stata assorbita per effetto dell'annullamento dell'esclusione, da cui l'escussione traeva carattere conseguenziale.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la sussistenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate superiori alla soglia quantitativa prevista dall'art. 3 dell'allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023 non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico: la stazione appaltante deve valutare e motivare in concreto l'incidenza delle violazioni sull'affidabilità del concorrente.
- La valutazione sull'affidabilità dell'operatore in presenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate deve considerare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, tra cui il numero degli inadempimenti, la solidità economico-finanziaria dell'impresa, le iniziative adottate per superare la criticità, il valore e la complessità dell'appalto e la rilevanza degli interessi lesi.
- La qualificazione normativa della causa di esclusione come non automatica attribuisce alla stazione appaltante un margine di discrezionalità tecnica: il mero accertamento del superamento della soglia di gravità non può sostituire il giudizio motivato sull'affidabilità complessiva dell'operatore.
- La ripartizione delle competenze tra RUP, responsabile della fase di affidamento e organo competente all'adozione dell'atto finale dipende dal modello organizzativo adottato dalla stazione appaltante e dalla lex specialis; il responsabile della fase di affidamento può essere titolare della sola proposta di esclusione, mentre l'atto finale può spettare ad altro organo competente.
- La sospensione feriale dei termini si applica anche ai ricorsi assoggettati al rito appalti, mentre la deroga relativa al procedimento cautelare consente soltanto la trattazione della domanda cautelare nel periodo feriale e non incide sui termini per notificare e depositare il ricorso.
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