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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20311/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente dell'INPS aveva convenuto il datore di lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di prima sistemazione in relazione al trasferimento dalla sede di Ancona a quella di Bergamo, con conseguente mutamento di residenza. L'INPS aveva inizialmente riconosciuto l'emolumento e poi ne aveva sospeso l'erogazione, sostenendo che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 avesse soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda del lavoratore; in cassazione l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005 area VI dirigenti Parastato e dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la norma del 2011 si applicasse anche ai dirigenti degli enti pubblici non economici e che comunque l'indennità fosse stata soppressa o ridotta nel quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 si riferisca soltanto ai dipendenti statali e non anche ai dipendenti di enti diversi dallo Stato, quale l'INPS. Da ciò ha fatto discendere l'inapplicabilità al rapporto di lavoro in esame della disciplina invocata dall'Istituto per negare l'indennità di prima sistemazione. Ha inoltre osservato che, una volta esclusa l'applicabilità della norma, restavano assorbite le ulteriori questioni sull'interpretazione del comma 44 e sulla misura dell'indennità; quest'ultima, peraltro, sarebbe stata comunque inammissibilmente contestata, poiché la sentenza impugnata aveva dato atto dell'assenza di censure sul quantum debeatur. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la complessità del quadro normativo, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 44, L. n. 183/2011

    norma riferita soltanto ai dipendenti statali; non si applica ai rapporti di lavoro degli enti diversi dallo Stato come l'INPS.

  • art. 4, commi 27, 44, 65 e 66, L. n. 183/2011

    la topografia della disposizione mostra una disciplina differenziata delle misure di riduzione della spesa, con il comma 44 collocato nell'ambito delle misure per il Ministero dell'economia e il comma 66 nell'ambito di quelle per il Ministero del lavoro e per gli enti previdenziali.

  • artt. 18, 19, 20, 21 e 24, L. n. 836/1973

    le disposizioni richiamate dalla legge del 2011 riguardavano il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali; non risultavano direttamente applicabili al personale di amministrazioni diverse da quella statale.

  • art. 26, L. n. 836/1973

    la disciplina dei dipendenti statali valeva per gli altri enti solo come parametro esterno di commisurazione di istituti analoghi.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali previgenti non richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione; la Corte non ne fonda la decisione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio; la memoria del ricorrente è stata ritenuta tardiva.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta di contenimento della spesa si riferisce testualmente e sistematicamente ai dipendenti statali, essa non può essere estesa, per via interpretativa, ai dipendenti di enti pubblici non statali, salvo un espresso richiamo normativo.
  • Nell'interpretazione di una norma complessa, la rubrica può avere valore solo sussidiario: è il collocamento sistematico dei commi e la loro relazione interna a dirimere l'ambito applicativo della disciplina.
  • Le norme previgenti sul trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali non si applicano automaticamente ai dipendenti di amministrazioni diverse dallo Stato; per questi ultimi operano solo se richiamate dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni.
  • In sede di legittimità, la censura sulla misura del credito è inammissibile se la sentenza impugnata ha affermato l'assenza di specifiche contestazioni sul quantum debeatur e tale affermazione non viene a sua volta censurata.
  • La contestazione relativa a una norma di contenimento spesa non può giustificare il diniego di un emolumento se la norma invocata risulta comunque inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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