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Ordinanza

Ordinanza n. 3794/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202604573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 16, comma 6, e, per quanto occorrer possa, ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile al requisito della prestazione in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le disposizioni delle ordinanze ministeriali disciplinanti l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, contestando in particolare la previsione secondo cui il servizio rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere prestato in costanza di nomina. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti. Dalla motivazione emerge che le pretese riguardavano sia il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, svolto dopo il conseguimento del titolo anche fuori costanza di nomina, sia il servizio civile nazionale o universale. Quanto al primo profilo, i ricorrenti hanno invocato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali, favorevole alla valutazione del servizio anche se non prestato in costanza di nomina. Quanto al servizio civile, la contestazione mirava a ottenere un trattamento equiparato a quello del servizio militare o sostitutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ravvisato un adeguato fumus boni iuris per i soli ricorrenti che abbiano svolto, successivamente al conseguimento del titolo, servizio militare o servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, anche non in costanza di nomina, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa all’ordinanza ministeriale n. 27/2026. La sospensione cautelare opera quindi nei limiti necessari a consentire la valutazione di tale servizio senza il requisito della costanza di nomina. Il TAR ha invece escluso un adeguato fumus per i ricorrenti che abbiano svolto servizio civile nazionale o universale: l’ordinanza ministeriale n. 27/2026 non equipara tale servizio al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, ma prevede in favore dei volontari una riserva di posti. Tale scelta è stata ritenuta, al sommario esame cautelare, non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris della domanda e ha disposto una sospensione parziale dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999

    Costituisce la base normativa delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze richiamata nell’ordinanza ministeriale impugnata.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    Prevede una riserva di posti in favore di chi abbia svolto servizio civile nazionale o universale; tale previsione è stata considerata, in sede cautelare, una disciplina distinta dalla valutazione del servizio militare o sostitutivo.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    È la disposizione impugnata nella parte relativa alla valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato, limitata dall’amministrazione al servizio prestato in costanza di nomina; il TAR ne ha sospeso parzialmente l’efficacia per il servizio svolto dopo il conseguimento del titolo anche fuori costanza di nomina.

  • art. 15, comma 6, O.M. n. 88/2024

    Disposizione della precedente ordinanza ministeriale che prevedeva il requisito della costanza di nomina; è stata impugnata per quanto occorrer possa, ma la pronuncia cautelare concentra la sospensione sulla disciplina del 2026.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la disciplina delle graduatorie per le supplenze presenta un adeguato fumus boni iuris, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, quando limita la valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo legalmente assimilato al servizio militare di leva ai soli periodi prestati in costanza di nomina, qualora il servizio sia stato svolto successivamente al conseguimento del titolo.
  • Il servizio militare e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, svolti dopo il conseguimento del titolo, possono essere valutati ai fini delle graduatorie anche se non prestati in costanza di nomina, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice cautelare.
  • Il servizio civile nazionale o universale non deve necessariamente essere equiparato, ai fini della formazione delle graduatorie, al servizio militare o al servizio sostitutivo assimilato quando l’ordinanza ministeriale preveda per esso una distinta forma di valorizzazione, quale la riserva di posti.
  • La scelta dell’amministrazione di differenziare, nella disciplina delle graduatorie, la valutazione del servizio militare o sostitutivo dalla riserva di posti prevista per il servizio civile non è cautelarmente irragionevole o illogica se rientra nella discrezionalità di definizione dei criteri di formazione delle graduatorie.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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