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Parere

Parere n. 1803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal luogotenente dei carabinieri -OMISSIS- contro il Comando dell’Arma generale dei Carabinieri per l’annullamento del decreto n.3146/24, Posizione n.82606/D del 24 settembre 2024, comunicato il 14 ottobre 2024, di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di diniego dell’equo indennizzo; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi e, segnatamente, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n.1110312024 del 18 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202500316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto n. 3146/24 del 24 settembre 2024, che ha negato la dipendenza da causa di servizio di due infermità e la concessione dell’equo indennizzo, nonché del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 1110312024 del 18 settembre 2024.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per ipertensione arteriosa instabile e diverticolosi colica con polipi del colon. Dopo che la Commissione medica ospedaliera aveva classificato le infermità in Tabella B e in nessuna categoria, il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza dal servizio e il Comando generale aveva recepito tale conclusione. Il ricorso straordinario contesta: i) l’incompletezza dell’istruttoria, la carenza di motivazione, l’illogicità, la contraddittorietà e lo sviamento, sostenendo che non sarebbe stata considerata tutta la documentazione medica e che il Comitato si sarebbe discostato dalla Commissione medica ospedaliera; ii) l’erroneità nella valutazione dei presupposti e la falsa rappresentazione dei fatti, con ulteriori censure di illogicità, apoditticità, contraddittorietà e difetto di istruttoria e motivazione; iii) la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, più in generale, la mancata partecipazione procedimentale, per l’assenza della comunicazione di avvio.

Il parere

La Sezione respinge congiuntamente i motivi, ritenuti infondati. Il Comitato di verifica è l’organo competente in via esclusiva a valutare il nesso tra attività lavorativa e infermità; il suo parere costituisce una valutazione tecnico-discrezionale qualificata, vincolante per l’amministrazione, e può essere sindacato solo per vizi procedimentali o per manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento o omissione di fatti decisivi. Nel caso concreto il Comitato ha considerato gli accertamenti della Commissione medica, la documentazione sanitaria, il rapporto informativo, il foglio matricolare e gli elementi di servizio indicati dall’interessato, fornendo una motivazione scientifica ritenuta chiara e congrua. Non è stata dimostrata l’esistenza di condizioni lavorative straordinarie, gravose per intensità e durata, idonee a collegare causalmente o concausalmente il servizio alle patologie: i disagi e lo stress ordinari della vita militare non bastano. L’amministrazione ha legittimamente recepito il parere per relationem e non doveva rinnovare la valutazione tecnica, salvo ravvisare omissioni o irregolarità tali da richiedere un supplemento di parere, circostanza qui esclusa. È infondata anche la censura partecipativa: nella disciplina speciale del d.P.R. n. 461/2001 non ricorrono, per questo procedimento, i presupposti per la comunicazione di avvio o per il preavviso di rigetto, non essendovi spazio per un contraddittorio preventivo sulla valutazione tecnico-medica del Comitato. Il parere conclusivo è quindi nel senso del rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo e secondo motivo - Istruttoria, motivazione e valutazione tecnico-medica

Le censure sono respinte. Il Comitato ha esaminato la documentazione sanitaria, gli accertamenti della Commissione medica ospedaliera, il rapporto informativo del Comando, il foglio matricolare e gli altri elementi di servizio. Il suo giudizio tecnico è motivato e non manifesta travisamenti, omissioni decisive, contraddittorietà o irragionevolezza. La documentazione medica di parte e il diverso giudizio della Commissione non consentono, da soli, di sostituire o confutare la valutazione medico-legale del Comitato.

Primo e secondo motivo - Nesso tra servizio e infermità

La dipendenza da causa di servizio richiede una riconducibilità effettiva e comprovata delle cause dell’infermità all’attività lavorativa, sulla base di un nesso causale o concausale obiettivamente riscontrabile. Non sono sufficienti la mera possibilità patogenetica del servizio, i disagi ordinari o lo stress normalmente connesso alla vita militare. Il ricorrente non ha provato condizioni di servizio eccezionali, gravose per intensità e durata, né altri elementi idonei a dimostrare il nesso.

Terzo motivo - Comunicazione di avvio e preavviso di rigetto

La censura è respinta. Nel procedimento speciale disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001 non ricorrono i presupposti per la comunicazione di avvio né per il preavviso di rigetto, poiché gli accertamenti sono affidati alla discrezionalità tecnica del Comitato e non vi è spazio per un contraddittorio preventivo sulla valutazione medico-legale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 11

    Il Comitato di verifica di cui all’art.11 del d.P.R. n.461 del 2001, si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’amministrazione, la quale nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui l’amministrazione, in base agli elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali ritenga di non poter aderire al parere del comitato anzidetto.

    Il giudizio tecnico del Comitato vincola l’amministrazione, che in sede di adozione del provvedimento finale svolge una verifica estrinseca di completezza e regolarità, senza sostituire la propria valutazione al merito tecnico. Una motivazione specifica di dissenso è necessaria solo quando l’amministrazione disponga di elementi non esaminati dal Comitato o ravvisi omissioni o violazioni procedimentali.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 14, comma 1

    L’amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento di tale parere, ai sensi dell’art.14, comma 1, d.P.R. n.461 del 2001, circostanza di non conformità non sussistente nella fattispecie.

    L’amministrazione deve conformarsi al parere del Comitato, salvo che ricorrano i presupposti per chiedere allo stesso un supplemento; nel caso concreto non sussistevano ragioni per attivare tale facoltà.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Infine, la Sezione osserva che nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal d.P.R. n.461 del 2001.

    Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, regolato dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 461/2001, non sono dovute la comunicazione di avvio né il preavviso di rigetto, non essendovi spazio per un contraddittorio prima della conclusione della valutazione tecnico-medica.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

    Il riconoscimento presuppone che sia accertato in modo effettivo e comprovato il collegamento tra fatti di servizio e infermità; la mera possibilità che il servizio abbia avuto una valenza patogenetica non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è una valutazione tecnico-discrezionale qualificata e vincolante per l’amministrazione; il controllo amministrativo sul procedimento è estrinseco e non consente di sostituire al giudizio tecnico del Comitato una valutazione autonoma di merito.
  • Il giudizio del Comitato sulle cause di servizio è sindacabile solo in presenza di vizi procedimentali o di manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze fattuali potenzialmente decisive.
  • La dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede un nesso causale o concausale effettivo e comprovato, obiettivamente riscontrabile; la mera possibilità patogenetica del servizio o la normale esposizione a disagi e stress lavorativi non è sufficiente.
  • Per ricondurre una patologia al servizio occorre dimostrare fatti o condizioni lavorative eccedenti l’ordinario, gravosi per intensità e durata e documentati; non bastano le normali mansioni e le ordinarie condizioni di lavoro.
  • Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non sono dovute la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, poiché la valutazione tecnico-medica del Comitato non prevede un contraddittorio preventivo.

Diniego della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità e della conseguente concessione dell’equo indennizzo. Il Consiglio di Stato ritiene infondati i motivi e conclude per il rigetto.

Procedimento e atti impugnati

Con istanza del 3 agosto 2022, il militare aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per ipertensione arteriosa instabile e diverticolosi colica con polipi del colon. La Commissione medica ospedaliera, con verbale del 2 maggio 2024, aveva classificato le infermità in Tabella B e in nessuna categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 1110312024 del 18 settembre 2024, aveva escluso la dipendenza dal servizio. Il Comando generale dell’Arma aveva recepito tale valutazione con decreto n. 3146/24 del 24 settembre 2024, comunicato il 14 ottobre 2024.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità, la contraddittorietà e l’erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che il Comitato non avesse considerato tutta la documentazione sanitaria e si fosse discostato dalle valutazioni della Commissione medica ospedaliera. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, invocando l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l’infondatezza.

Ruolo del Comitato e sindacato sulla valutazione tecnica

La Sezione richiama la competenza esclusiva del Comitato di verifica, prevista dal d.P.R. n. 461/2001, nell’accertamento della riconducibilità delle infermità all’attività lavorativa. Il parere, obbligatorio e vincolante, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale qualificata, che sintetizza anche i giudizi degli organi sanitari precedentemente intervenuti. L’amministrazione deve conformarvisi e, nel provvedimento finale, svolge una verifica estrinseca della completezza e regolarità dell’iter; può chiedere un supplemento di parere nei casi previsti dall’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.

Il sindacato sul giudizio del Comitato non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella tecnico-medica. È consentito in presenza di vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze decisive. La Sezione non ravvisa tali vizi nel caso concreto.

Istruttoria, motivazione e nesso eziologico

Il Comitato ha valutato gli accertamenti della Commissione medica ospedaliera, la documentazione sanitaria prodotta dal militare, il rapporto informativo del Comando, il foglio matricolare e gli ulteriori elementi relativi al servizio. La Sezione considera chiara e congrua la spiegazione scientifica fornita circa l’assenza di un collegamento tra le patologie e il servizio. Il decreto impugnato ha recepito espressamente il parere medico-legale, assolvendo l’obbligo di motivazione per relationem.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che la riconducibilità delle cause dell’infermità all’attività lavorativa sia effettiva e comprovata, sulla base di un nesso causale o concausale obiettivamente riscontrabile. Non basta una mera possibile valenza patogenetica del servizio. Inoltre, la normale attività di servizio, i disagi inevitabili e lo stress ordinario non sono sufficienti: occorre documentare condizioni eccezionali, eccedenti le ordinarie mansioni e gravose per intensità e durata. Il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di simili condizioni.

Partecipazione procedimentale e conclusione

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio e al preavviso di rigetto è respinta. In ragione della disciplina speciale del d.P.R. n. 461/2001 e della natura tecnico-discrezionale dell’accertamento affidato al Comitato, la Sezione esclude che in tale procedimento vi sia spazio per un contraddittorio preventivo nei termini lamentati dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato esprime pertanto il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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