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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Fermo amministrativo - Cartella- Notifica irregolare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione per irregolare notifica della cartella esattoriale e del relativo avviso di fermo: la notifica era avvenuta tramite raccomandata postale ma, in caso di mancata consegna per rifiuto o per temporanea assenza/inidoneità di terze persone a riceverla, l'amministrazione ha prodotto solo la prova della spedizione della raccomandata e non l'avviso di ricevimento che attesti il deposito dell'atto in ufficio postale

La decisione

il giudice ha ritenuto la notifica inesistente/irregolare: ai sensi della L. n. 890/1982, quando la consegna non è stata effettuata per rifiuto o per temporanea assenza/inidoneità di altri a ricevere, il perfezionamento della notifica può essere provato solo mediante produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento che attesti il deposito presso l'ufficio postale; la mera prova della spedizione non è sufficiente. Di conseguenza la cartella/il provvedimento impugnato è stato annullato (o la procedura esecutiva/fermo è stata disposta come illegittima) in assenza dell'avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982

    La legge disciplina le notificazioni a mezzo posta: se l'atto non è consegnato al destinatario per rifiuto o per temporanea assenza/inidoneità di terzi, il perfezionamento della notifica deve essere provato mediante l'avviso di ricevimento che indica il deposito dell'atto presso l'ufficio postale; la prova della sola spedizione non è idonea.

Massime di principio

  • Quando la notifica avviene tramite raccomandata e il portalettere non consegna per rifiuto o per assenza temporanea, l'amministrazione deve produrre l'avviso di ricevimento che attesti il deposito in ufficio postale: senza tale avviso la notifica è viziata.
  • La prova dell'avvenuta spedizione (es. ricevuta di invio) non basta a validare la notifica se il destinatario non ha effettivamente ricevuto l'atto; occorre la prova del deposito e della messa a disposizione per il ritiro.
  • Se l'amministrazione non produce l'avviso di ricevimento, il destinatario può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo e delle misure esecutive/conservative (es. fermo amministrativo) basate su quella notifica.
  • In fase difensiva è utile chiedere formalmente la produzione dell'avviso di ricevimento e, se necessario, ottenere tramite ordinanza giudiziale la produzione delle registrazioni postali (GD, registro depositi) che comprovino il deposito.
  • Verificare sempre la correttezza dell'indirizzo di notifica e eventuali contestazioni su errata indicazione dell'indirizzo: un indirizzo errato può aggravare il vizio di notifica.
  • Agire tempestivamente nei termini di impugnazione: l'azione per vizio di notifica deve essere proposta entro i termini previsti dalla normativa procedurale o tributaria applicabile per non precludere il rimedio.
  • In caso di esecuzioni già eseguite (es. fermo applicato), valutare l'adozione di misure cautelari o istanze incidentali per sospendere gli effetti dell'esecuzione in attesa della decisione sulla nullità della notifica.

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