Sentenza n. 8154/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulle istanze di riconoscimento di titoli conseguiti in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva concluso i procedimenti avviati con le rispettive istanze di riconoscimento in Italia di titoli ritenuti validi per l'insegnamento di sostegno, conseguiti in Spagna. Le domande erano state presentate tra il 10 e il 18 aprile 2025. Il ricorso è stato notificato il 3 febbraio 2026. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'amministrazione competente a concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto prima della proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato di esaminare le istanze e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'esame deve riguardare la documentazione relativa ai percorsi di studio e ai titoli conseguiti nell'altro Stato membro, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. L'amministrazione deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutare l'equipollenza della formazione e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine giudiziale di provvedere, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero era scaduto, determinando il silenzio-inadempimento del Ministero.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, nel quadro della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Impone all'autorità competente di valutare la formazione e le qualifiche conseguite in altro Stato membro, considerando le competenze complessivamente acquisite e ricorrendo, se necessario, a misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'eventuale adozione di misure compensative, ove la formazione estera non risulti pienamente equipollente.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Rileva per l'individuazione dell'attuale denominazione del Ministero competente.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, eventualmente più ampio del termine ordinario, quando il numero rilevante di istanze e la complessità degli accertamenti lo giustifichino.
- La valutazione di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione complessiva, senza limitarsi a un esame formale del singolo attestato.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze, può disporre misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE, purché siano opportune e proporzionate.
- In caso di perdurante inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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