Ordinanza n. 4049/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia di New Delhi in data 5 dicembre 2025 nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il ricorrente ha lamentato, tra gli altri profili, il difetto di motivazione del diniego, che si limita a richiamare genericamente la presenza di ragionevoli dubbi sull'affidabilità e autenticità dei documenti giustificativi o sulla veridicità del loro contenuto, senza riferimenti specifici alla sua posizione. In giudizio la sede diplomatica ha prospettato dubbi sull'autenticità dei titoli di viaggio mediante una relazione istruttoria formata nel corso del processo; tali dubbi sono stati ritenuti, allo stato, mere supposizioni non supportate da idonea attività istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione al difetto di motivazione del diniego, rilevando che il provvedimento contiene una motivazione generica e non riferita al caso concreto e che i dubbi sull'autenticità dei titoli di viaggio, emersi soltanto nella relazione istruttoria predisposta durante il giudizio, non risultano suffragati da adeguata istruttoria. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante dal diniego rispetto all'impiego lavorativo del ricorrente. Ha quindi ordinato alla sede diplomatica di procedere a un nuovo esame della posizione entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 per la prosecuzione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un diniego di visto fondato su generici dubbi sull'affidabilità, autenticità o veridicità dei documenti è carente di motivazione quando non espone gli elementi specifici riferiti alla posizione concreta del richiedente.
- I dubbi sull'autenticità della documentazione non possono fondare validamente il diniego se risultano da mere supposizioni non corroborate da un'adeguata attività istruttoria.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere sostituita o integrata, ai fini della legittimità dell'atto, da elementi nuovi introdotti dall'amministrazione soltanto nel corso del giudizio.
- In sede cautelare, il pregiudizio potenzialmente derivante dal diniego di visto sull'impiego lavorativo del richiedente può integrare il periculum in mora e giustificare una misura propulsiva di riesame, senza anticipare la decisione definitiva sull'annullamento dell'atto.
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