Cassazione Penale, Sentenza n. 2122/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 10/01/2023 che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena e riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione sulla responsabilita penale, sostenendo che i pagamenti erano stati inizialmente eseguiti e bloccati da un pignoramento; 2) insufficienza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva, lamentando che la Corte avrebbe dedotto il dolo soltanto dal comportamento materiale; 3) mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice, sostenendo che l'operazione aveva finalita di risanamento e al piu dimostrava imprudenza; 4) e 5) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato correttamente la qualificazione della cessione degli automezzi come distrazione patrimoniale, evidenziando l'assenza di garanzie di pagamento, clausole contrattuali che permettevano all'acquirente di imputare anticipi a titolo di pagamento e il conseguente grave pregiudizio per il ceto creditorio dimostrato anche dal recupero transattivo di euro 80.000. La Suprema Corte ha ricordato che ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale la forma negoziale non esclude la rilevanza penalistica del distacco di beni e che il dolo richiesto è il dolo generico, sufficiente lconsapevolezza che le operazioni possono arrecare danno ai creditori. Ha altresi escluso la riqualificazione in bancarotta semplice e considerato sufficientemente motivate la riduzione della pena e il riconoscimento dellattenuante di cui allart. 62, n. 6 c.p. per laccordo e il pagamento intervenuto. Conseguentemente il ricorso e stato respinto e il ricorrente e stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
La circostanza attenuante e stata riconosciuta in ragione dellaccordo intervenuto con la curatela e del pagamento di euro 80.000, giustificando la diminuzione della pena operata dalla Corte territoriale
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della censura devoluta alla Corte di cassazione; il ricorso rispettava i limiti procedurali relativi ai motivi impugnatori
Principio di diritto relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale
La Corte ha interpretato che la distrazione puo consistere in qualunque operazione che distacchi beni dal patrimonio sociale senza corrispettivo o garanzie efficaci, provocando depauperamento in danno dei creditori; la natura formale dellatto negoziale o il successivo recupero non escludono la fattispecie penale; il dolo richiesto e il dolo generico, ossia la consapevolezza che lopera puo arrecare danno ai creditori
Massime di principio
- La cessione di beni societari senza adeguato corrispettivo o garanzie puo integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se formalmente regolata da contratto e annotata nei pubblici registri
- Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva e il dolo generico: e sufficiente la consapevolezza che le operazioni possano recare danno ai creditori, non la consapevolezza dello stato di insolvenza
- Il recupero successivo di somme o il successo di azioni della curatela non escludono la responsabilita penale quando sia dimostrato un antenato depauperamento del patrimonio
- La mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti dal ricorrente non e idonea a costituire vizio di legittimita; la rilettura dei fatti per ottenere una riqualificazione in fattispecie meno grave e questione di merito non di legittimita
- La restituzione o il ristoro parziale possono influire sul trattamento sanzionatorio (attenuante di cui allart. 62 n. 6 c.p.), ma non necessariamente escludono la configurazione del reato
- In sede di impugnazione occorre rispondere nel merito alle specifiche censure della parte; la Cassazione valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione fornita dal giudice di merito
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