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Ordinanza

Ordinanza n. 4194/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensiva: a) del provvedimento di rigetto prot. n. 17577 del 22.06.2023 dell'Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto “Porto di Napoli - Località Calata Vittorio Veneto - Istanza di rilascio concessione d.m. ex art. 36 c.n. per un manufatto di circa mq. 23,76 da adibire ad attività di bar. rif: Istanza acquisita al prot. AdSP n. 5256 del 22.02.2023; Segue: preavviso provv. rigetto - nota AdSP n. 12596 del 05.05.2023; nota osservazioni acquisita al prot. generale AdSP al n. 13495 del 15.05.2023; nota AdSP n. 17219 del 19.06.2023” con cui veniva disposto “la chiusura del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, con il rigetto dell'istanza del 22.02.2023, acquisita al protocollo generale AdSP al n. 5256, e la comunicazione del presente provvedimento di rigetto alla ditta individuale Bar Mario di Mario Siciliano”; b) della nota prot. n. 17219 del 19.06.2023 dell'Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto “Porto di Napoli — Località Calata Vittorio Veneto — Istanza di rilascio concessione d.m. ex art. 36 c.n. per un manufatto di circa mq. 23,76 da adibire ad attività di bar. — Riscontro nota del 15.05.2023 prot. generale AdSP n. 13495”, con cui la medesima Amministrazione riteneva di non accogliere le osservazioni presentate dalla ditta Bar Mario di Mario Siciliano relative al procedimento oggetto di causa; c) della nota prot. n. 12596 del 05.05.2023 dell'Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale, notificata in data 28.05.2023, avente ad oggetto “Porto di Napoli — Località Calata Vittorio Veneto — Istanza di rilascio concessione d.m. ex art. 36 c.n. per un manufatto di circa mq. 23,76 da adibire ad attività di bar. — Avvio istruttoria per concessione ex art. 36 cod. nav. Rif: Istanza prot. AdSP n. 5256 del 22.02.2023”, con cui veniva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento ex art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; d) della nota prot. 11584 del 24.04.2023, conosciuta dal ricorrente solo in seguito al riscontro dell'istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'Ufficio Security, Safety e Ordinanze (VAL) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto “Porto di Napoli – Località calata V. Veneto – istanza di concessione d.m. relativa ad un manufatto da adibire a bar – Richiesta parere”, nella parte in cui il medesimo Ufficio, relativamente alla richiesta di rilascio di concessione presentata dal ricorrente, esprime alcune perplessità per l'insediamento dell'esercizio commerciale relative a presunte “immancabili interferenze con la viabilità portuale, soprattutto sotto il profilo della sicurezza”; e) della nota prot. 5440 del 23.02.2023 dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, esclusivamente nella parte in cui il medesimo Ufficio, in riscontro alla richiesta di parere in ordine al rilascio di concessione demaniale del ricorrente, evidenziava le proprie “perplessità circa l'opportunità e la sicurezza dell'insediamento di un bar in tale pertinenza demaniale, in aree operative del porto”; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202303658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio di concessione demaniale marittima per un manufatto portuale da destinare ad attività di bar, nonché gli atti istruttori e i pareri presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha rigettato l'istanza di concessione demaniale ex art. 36 cod. nav. relativa a un manufatto di circa 23,76 metri quadrati ubicato nel Porto di Napoli, destinato ad attività di bar. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, il riscontro alle osservazioni procedimentali e i pareri degli uffici portuali che avevano espresso perplessità sull'opportunità e sulla sicurezza dell'insediamento, prospettando possibili interferenze con la viabilità portuale. Dal testo dell'ordinanza emerge che, nel corso del giudizio, era stata disposta una verificazione per accertare la posizione del manufatto, il regime di circolazione dell'area, le modalità di transito pedonale, la presenza di attività e uffici nelle vicinanze, l'esistenza di esercizi commerciali analoghi e le eventuali interferenze dell'attività con la sicurezza e la viabilità portuale. La relazione ha rilevato una possibile interferenza tra l'attività di somministrazione e una pesa collocata nello spazio antistante il manufatto, in ragione del traffico pedonale che potrebbe interferire con le operazioni di pesa. La ricorrente ha contestato tale rilievo, sostenendo che la pesa fosse inutilizzata e che la concessione relativa fosse successiva alla propria istanza e comunque scaduta, producendo documentazione concernente la durata della concessione e la sua eventuale prorogabilità o revocabilità. È inoltre emersa la necessità di chiarire se, in aree portuali analoghe, sia presente segnaletica orizzontale pedonale per l'attraversamento, considerata l'assenza di tale segnaletica tra i depositi di T.F.G. e CO.NA.TE.CO. e il manufatto. L'ordinanza non definisce nel merito i motivi di illegittimità dedotti, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di verificazione, poiché la relazione già depositata non consentiva di stabilire definitivamente se la criticità derivante dalla presenza della pesa fosse tuttora attuale, tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente sulla scadenza della concessione e della possibile riattivazione dell'impianto. Il verificatore dovrà inoltre chiarire se, in altre analoghe aree del Porto di Napoli, esista segnaletica orizzontale pedonale funzionale all'attraversamento. È stato assegnato al verificatore il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per trasmettere una bozza di relazione integrativa; alle parti 15 giorni per eventuali osservazioni; al verificatore ulteriori 15 giorni per il deposito della relazione definitiva, con esame delle osservazioni. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2027. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. nav.

    concessione d.m. ex art. 36 c.n.

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione demaniale marittima oggetto del procedimento amministrativo; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 2 l. 241/1990

    la chiusura del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990

    È richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale base della conclusione del procedimento; l'ordinanza non esamina la legittimità della sua applicazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    avvio del procedimento ex art. 10 della L. n. 241/1990

    È richiamato con riferimento alla partecipazione procedimentale e alle osservazioni presentate dalla ricorrente; l'ordinanza non decide specificamente sulla relativa violazione.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990

    È richiamato per indicare la modalità attraverso cui la ricorrente ha conosciuto uno degli atti istruttori impugnati; non è oggetto di decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    verificazione, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm.

    Consente al giudice di disporre la verificazione quale mezzo istruttorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto un supplemento per acquisire chiarimenti tecnici necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende dall'accertamento tecnico di fatti controversi relativi alla sicurezza e alla viabilità di un'area portuale, il giudice amministrativo può disporre un supplemento di verificazione per chiarire puntualmente l'attualità e l'effettiva incidenza delle criticità rilevate.
  • La verificazione deve tenere conto delle sopravvenienze e della documentazione prodotta dalle parti che possa modificare l'attualità del presupposto tecnico posto a fondamento del diniego amministrativo, verificando se il rischio o l'interferenza siano ancora concretamente sussistenti.
  • Nel valutare la compatibilità di un'attività commerciale con la sicurezza e la viabilità portuale, il giudice può richiedere un accertamento comparativo rispetto ad aree analoghe, anche con riguardo alla presenza di segnaletica pedonale e alle modalità di attraversamento.
  • Quando l'istruttoria tecnica non consente di stabilire in modo definitivo la permanenza delle criticità poste a fondamento dell'atto impugnato, il giudice deve acquisire ulteriori elementi prima di pronunciarsi sul merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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