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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01784/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/06/2025 del giudice dell'esecuzione che: 1) ha rigettato la richiesta di non eseguibilita' della pena di un anno di reclusione (rideterminata a titolo di aumento per continuazione rispetto a precedente condanna per il fatto del 3/6/2020), ritenendo assente duplicazione sanzionatoria; 2) ha ridotto di un sesto la pena solo sulla porzione relativa alla sentenza del 3/7/2023, rigettando la richiesta di applicazione della riduzione ex art. 442, comma 2-bis c.p.p., anche con riferimento alla pena per il delitto di associazione a delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) poi riconosciuta in sede d'appello. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che sia stata inflitta una doppia pena per lo stesso fatto del 3/6/2020 e che avrebbe dovuto essere applicata la riduzione di un sesto anche sulla pena correlata all'associazione, atteso che non aveva impugnato la sentenza di primo grado.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla duplicazione sanzionatoria: il fatto del 3/6/2020 era stato oggetto di un'unica condanna (sentenza d'appello del 9/4/2021 divenuta irrevocabile) e non era stato riattribuito a Shehi nel procedimento concluso con sentenza del 3/7/2023 (tale fatto e' stato imputato ad altro concorrente e si e' proceduto separatamente nei suoi confronti). Pertanto gli aumenti per continuazione applicati dalla Corte del 26/6/2024 sono due e distinti, riferiti a distinti complessi di reati, senza duplicazione. Quanto alla riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p., il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato la riduzione solo alla porzione di pena derivante dalla sentenza non impugnata del 3/7/2023; non puo' trovare applicazione la riduzione con riferimento alla pena per il reato associativo decisa in sede d'appello (riforma di assoluzione in condanna), poiche' l'istituto richiede l'omessa impugnazione di una sentenza di condanna. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; riferita al reato per il quale Shehi fu condannato per la cessione/acquisto di cocaina del 3/6/2020. La Corte ha considerato detta condanna come unica e irrevocabile per quel fatto.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che punisce l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico; la Corte d'appello ha riformato una precedente assoluzione in condanna per questo delitto, e la Corte di Cassazione ha chiarito che tale condanna in sede d'appello non consente l'applicazione della riduzione ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., che richiede una sentenza di condanna non impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 442, comma 2-bis

    Prevede la riduzione di un sesto della pena quando non e' proposta impugnazione avverso una sentenza di condanna (criterio collegato all'omessa impugnazione). La Corte ha interpretato tale norma restrittivamente: la riduzione puo' essere applicata solo sulla porzione di pena relativa a una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per omessa impugnazione, non su una pena risultante da una riforma in appello di una precedente assoluzione.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per verificare una presunta duplicazione di pene occorre confrontare le imputazioni e i dispositivi delle singole sentenze: conta l'oggetto materiale delle statuizioni (quali fatti sono effettivamente addebitati e dichiarati colpevoli), non formulazioni generiche nella motivazione.
  • L'aumento per continuazione puo' essere legittimamente determinato piu' volte se ciascuno riguarda distinti insiemi di reati accertati in procedimenti differenti e non sussiste identita' di fatto e di tutela tra le statuizioni.
  • Un refuso o una locuzione imprecisa nella motivazione di una sentenza non assume rilievo quando il dispositivo e le imputazioni consentono di delimitare con chiarezza l'oggetto della decisione.
  • La riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. richiede l'omessa impugnazione di una sentenza di condanna: non e' applicabile con riferimento a pene risultanti da una riforma in appello di una sentenza che era stata in precedenza assolutoria.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel valutare riduzioni o non eseguibilita', deve operare sulla porzione di pena effettivamente attribuibile alle sentenze irrevocabili per omessa impugnazione; le parti della pena risultanti da riforme in sede di appello non rientrano in quell'istituto.

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