Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19873/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma per vizio di diritto, sostenendo che non era configurabile il reato contestato (omessa comunicazione ai fini del reddito di cittadinanza). In particolare ha dedotto che l'obbligo di comunicare l'applicazione di una misura cautelare personale non graverebbe sul beneficiario ma sull'autorità giudiziaria che dispone la misura; l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 riguarderebbe soltanto variazioni di reddito o patrimonio e non misure cautelari, mentre l'art. 2, comma 1, lett. c-bis) avrebbe efficacia solo al momento della richiesta del beneficio e non nella fase successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha qualificato correttamente il quadro normativo distinguendo tra le fattispecie dell'art. 7 (due distinti reati: falsità/omissioni in fase di domanda e omissione di variazioni di reddito/patrimonio durante la fruizione) e la disciplina speciale della sospensione del beneficio contenuta nell'art. 7-ter. Ha affermato che l'omessa comunicazione all'INPS dell'applicazione di una misura cautelare personale non rientra nel perimetro sanzionatorio dell'art. 7 (comma 2), perché la sospensione del beneficio è regolata dall'art. 7-ter, che attribuisce all'autorità giudiziaria il compito di sospendere il beneficio e di comunicare i provvedimenti all'INPS; conseguentemente viene esclusa la sussistenza del fatto tipico e la responsabilità penale per la ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

    La norma contempla due distinte ipotesi: (i) falsità o omissioni nella fase di acquisizione del beneficio (reato più grave) e (ii) omissione di comunicazioni di variazioni di reddito/patrimonio o altre informazioni rilevanti ai fini di revoca o riduzione. Tali fattispecie sono reati di condotta e di pericolo volti a tutelare l'amministrazione da dichiarazioni mendaci o omissioni funzionali a ottenere o mantenere indebitamente il beneficio.

  • art. 7-ter, d.l. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019

    nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. ... Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

    La disposizione stabilisce un regime autonomo di sospensione del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e impone all'autorità giudiziaria l'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione e di comunicarli all'INPS. Ciò esclude che l'eventuale omissione da parte del beneficiario dell'informazione riguardante la misura cautelare rientri nella fattispecie penale dell'art. 7 (commi 1-2), riservando la comunicazione all'autorità giudiziaria.

  • art. 2, comma 1, lettera c-bis), d.l. n. 4 del 2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019

    Riferita dalla difesa come norma che imponeva obblighi informativi al momento della richiesta del beneficio; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo difensivo rispetto alla questione centrale, perché la sospensione per misura cautelare è disciplinata specificamente dall'art. 7-ter.

  • Articoli 53 e 3 Cost.

    Richiamati in motivazione per spiegare la ratio della disciplina (principio di capacità contributiva e ragionevolezza) che giustifica l'impiego di sanzioni per tutelare la corretta allocazione delle prestazioni assistenziali.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435

    Precedente interpretativo citato secondo cui integrano il delitto di cui all'art. 7 le omissioni o false indicazioni contenute nell'autodichiarazione solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore.

Massime di principio

  • Distinguere sempre le diverse fattispecie: falsità/omissioni nella domanda (art. 7, comma 1) vs omissione di variazioni di reddito/patrimonio o altre informazioni rilevanti per revoca/riduzione (art. 7, comma 2).
  • La sospensione del beneficio per l'applicazione di misure cautelari personali è regolata specificamente dall'art. 7-ter: l'onere di adottare provvedimenti di sospensione e di comunicarli all'INPS grava sull'autorità giudiziaria, non sul beneficiario.
  • Se la norma speciale assegna la comunicazione o l'effetto sospensivo ad un'autorità terza, l'omessa comunicazione del beneficiario non configura automaticamente il reato previsto dall'art. 7 (comma 2).
  • In situazioni analoghe conviene verificare se l'evento che influisce sul beneficio determina sospensione (art. 7-ter) o revoca/riduzione: solo le informazioni rilevanti ai fini di revoca/riduzione rientrano nell'ambito dell'art. 7, comma 2.
  • La difesa può efficacemente eccepire l'insussistenza del fatto quando la normativa prevede un meccanismo istituzionale di sospensione/comunicazione (es. obbligo dell'autorità giudiziaria), mostrando che l'omissione imputata al beneficiario non è ricompresa nella fattispecie penale contestata.
  • Occorre comunque valutare caso per caso: se l'omissione o la falsità è funzionale a conseguire o mantenere indebitamente il beneficio, la responsabilità penale può sussistere secondo la giurisprudenza consolidata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.