Sentenza n. 834/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato che Sogei, gestore della procedura di erogazione, aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione né ha svolto ulteriori attività processuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione circostanziata del Ministero, proveniente da un’amministrazione statale e non contestata dalla ricorrente, fosse sufficiente a dimostrare l’intervenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Poiché la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e non occorreva più una pronuncia sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato quindi definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha tuttavia posto a carico del Ministero cinque sesti delle spese di lite, liquidati in 500 euro oltre accessori, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava l’originaria fondatezza della pretesa. La restante parte delle spese è stata compensata, tenendo conto del successivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dell’intervallo temporale tra la sentenza, la notifica del ricorso e l’accredito.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato o di una decisione esecutiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando la pretesa fatta valere in giudizio è stata integralmente soddisfatta, viene meno la necessità di una pronuncia sull’oggetto della controversia e il giudizio può essere definito per cessazione della materia del contendere.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
art. 114 c.p.a.
ex art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’adempimento dell’obbligo derivante dalla decisione da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accredito dell’utilità riconosciuta dal titolo giudiziale determina la piena soddisfazione della pretesa e comporta la cessazione della materia del contendere, purché l’effettiva esecuzione risulti da elementi circostanziati e non sia contestata dalla parte interessata.
- Una dichiarazione circostanziata dell’amministrazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato può essere valorizzata dal giudice dell’ottemperanza come prova dell’adempimento, anche in assenza di ulteriore documentazione, quando proviene dall’amministrazione obbligata ed è rimasta incontestata.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: se l’amministrazione adempie tardivamente, le spese possono essere poste a suo carico perché l’iniziativa giudiziale risultava originariamente fondata.
- Nella liquidazione delle spese in caso di adempimento sopravvenuto, il giudice può compensarne una parte quando tenga conto del comportamento successivamente collaborativo dell’amministrazione e del tempo intercorso tra il titolo giudiziale, l’avvio dell’ottemperanza e l’adempimento.
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